In generale, la procedura di riscossione forzata dei crediti prevede che le somme che risultano dovute dal contribuente, a seguito dei controlli effettuati dagli enti creditori, vengano iscritte in un ruolo che, di fatto, è un elenco che contiene i nominativi dei debitori, la tipologia del credito e le relative somme dovute. Il ruolo viene formato dall’ente creditore e trasmesso ad Agenzia delle Entrate-Riscossione che provvede quindi ad elaborare e notificare la cartella di pagamento, ai fini della riscossione delle somme indicate (oltre alla quantificazione degli interessi decorrenti dalla data di formazione del ruolo e l’aggio, che costituisce il rimborso forfettario delle spese per l’attività dell’agente della riscossione). La cartella, dunque, svolge una doppia funzione: quella di intimazione al pagamento di una somma entro 60 giorni dalla notifica della stessa e quella di messa in mora del debitore, contenendo l’avvertimento che, in mancanza del pagamento, l’agente della riscossione potrà provvedere all’esecuzione forzata senza ulteriori avvisi.
In ambito di tale nota procedura, l’intervento legislativo di cui in premessa, ha di fatto allargato il perimetro di applicazione dell’accertamento esecutivo diretto, che consiste in un titolo idoneo ad attivare in via immediata le procedure esecutive (pignoramento) e cautelari (ipoteca e fermo dei beni mobili registrati) senza passare dalla cartella. Ad oggi, pertanto, sono immediatamente esecutivi i seguenti atti e avvisi dell’Agenzia delle Entrate: (i) gli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione, (ii) gli avvisi e gli atti inerenti al recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, (iii) gli atti di irrogazione delle sanzioni, (iv) gli avvisi di rettifica e liquidazione ai fini dell’imposta di registro o dell’imposta di successione, (v) gli avvisi di rettifica e liquidazione in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi e infine (vi) gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle sanzioni afferenti il bollo auto e l’addizionale erariale della tassa automobilistica.
L’immediata esecutività di questi atti, dunque, comporta che, una volta notificati, attraverso questi si potrà già procedere all’espropriazione forzata. Non è, cioè, più necessario notificare la cartella di pagamento. L’operatività di quest’ultima, quindi, resta circoscritta alle sole attività di liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni. L’espropriazione forzata resta, comunque, sospesa per un periodo di 180 giorni dalla data di affidamento delle somme richieste agli agenti della riscossione e sull’agente della riscossione graverà sempre l’obbligo di informare il contribuente della presa in carico delle somme: tali obblighi, tuttavia, possono venire meno quando c’è un fondato pericolo per il buon esito della riscossione.