A tal proposito, una delle questioni più dibattute e nelle quali ultimamente il nostro Studio Legale è stato spesso coinvolto consta nella posizione che il sodalizio sportivo dilettantistico debba assumere rispetto alla distinzione, introdotta dal legislatore per la prima volta, tra attività principali e attività diverse svolte in ambito associativo o sociale. Queste ultime, infatti, distinte da quelle principali di organizzazione e gestione delle attività sportive vere e proprie e che possono costituire rilevanti fonti di autofinanziamento dell’attività sportiva (si tratta, ad esempio, di attività legate alla vendita di gadget o di abbigliamento sportivo o alla somministrazione di alimenti e bevande), possono essere esercitate a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano espressamente, ed abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali. La secondarietà e la strumentalità dovranno essere verificate secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito decreto ministeriale: ancora oggi, però, a circa sei mesi di distanza dall’entrata in vigore della riforma, tale decreto non è stato varato. Le associazioni sportive dunque, e da qui nascono i quesiti, non sono ancora in grado di sapere quali saranno i limiti per l’esercizio delle predette attività seppur costrette a provvedere alla modifica degli atti costitutivi e degli statuti.
D’altronde, si comprende immediatamente il perché delle ragioni di tali limiti. Le società sportive possono considerarsi tali se esercitano prevalentemente attività sportive, ed anche didattiche. Si snaturano completamente, al contrario, se l’esercizio dell’attività prevalente consiste, ad esempio, nella vendita di abbigliamento sportivo. Il legislatore, però, ha prestato particolare attenzione alla tipologia delle predette attività diverse. Alcune di esse, pur non essendo qualificabili come istituzionali/sportive, caratterizzano comunque il sodalizio sportivo. E’ frequente e riconosciuto che alcune di queste attività vengano esercitate e rappresentino le principali fonti di finanziamento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche. In tale ipotesi il legislatore ha sottratto le predette attività all’applicazione di limiti quantitativi specifici. Ad esempio, non assume rilevanza a tal fine la prevalenza dei proventi conseguiti con le sponsorizzazioni, con i contratti promo pubblicitari, la cessione di diritti e di indennità legate alla formazione degli atleti e della gestione di impianti e strutture sportive: questo proprio in considerazione del fatto che le predette entrate sono essenziali  per le associazioni sportive come prevalente fonte di approvvigionamento (le entrate così conseguite sono ad esempio utilizzate per l’acquisto delle divise degli atleti, per l’acquisto delle attrezzature sportive, ecc.).
Il tema, dunque, resta quanto mai attuale: si provvederà, infatti, alla cancellazione dal Registro con conseguente perdita della qualifica di società o associazione sportiva (e delle agevolazioni fiscali) in caso di mancato rispetto, per due esercizi consecutivi, di limiti che però ancora oggi non sono noti. È dunque essenziale che il decreto venga approvato al più presto, e ciò al fine di consentire alle società ed associazioni sportive di organizzare al meglio la propria attività e provvedere, in maniera opportuna, alle relative modifiche degli statuti.