ll 31.07.2025 è stato sottoscritto il nuovo accordo collettivo tra la Lega Serie A e l’AIC che avrà validità fino al termine della stagione sportiva 2029-2030. La stipula del nuovo accordo nasce dall’esigenza di dare attuazione alle previsioni in tema di lavoro sportivo, che devolvono alla federazione sportiva nazionale, ed ai rappresentanti delle categorie interessate, la predisposizione del contratto tipo (“Modulo Contratto”) per la disciplina del rapporto tra le parti.
Il Modulo Contratto, ossia il modello contrattuale utilizzato come riferimento dalle parti recepisce, mediante clausola di rinvio, la regolamentazione dell’Accordo Collettivo. In tal senso, l’art. 2 dell’Accordo Collettivo prevede, a pena di nullità, l’obbligo per le parti di utilizzare il modello allegato allo stesso (fatta salva la facoltà di introdurre pattuizioni ulteriori, all’interno delle c.d. “Altre Scritture”). Pur mantenendo, dunque, l’impianto contrattuale di cui alle precedenti versioni, il nuovo Accordo Collettivo presenta interessanti novità che riguardano la struttura retributiva e la gestione economica in caso di retrocessione. Su tale aspetto, infatti, viene introdotta (clausola 5.2.7.1) una riduzione automatica del 25% della retribuzione fissa per i calciatori che militano in squadre retrocesse dalla Serie A alla Serie B. Una misura pensata per aiutare le società a reggere l’impatto economico della caduta nella serie cadetta, dove i ricavi, il valore delle sponsorizzazioni e i diritti televisivi, come noto, calano drasticamente. La clausola è valida per tutti i contratti siglati dal 02.09.2025 in avanti e non ha effetto retroattivo sui contratti già in essere o sottoscritti nell’ultima finestra di mercato estiva. La riduzione decorre, in particolare, dalla stagione sportiva immediatamente successiva a quella in cui si verifica la retrocessione e permane per quelle eventualmente successive. La ratio di tale novità è evidentemente quella di agevolare l’equilibrio tra sostenibilità economica dei club (mai così in difficoltà, come in questa fase storica, da un punto di vista finanziario e di bilancio) e i diritti individuali degli atleti. Tuttavia, la clausola, da un punto di vista operativo, potrebbe contribuire a disincentivare i calciatori tesserati in squadre retrocesse dal rimanere in forza al club per la stagione successiva, incrementando il mercato in uscita (ad esempio allo scopo di cercare un riposizionamento nella massima serie, a tutto vantaggio delle società che militano in tale categoria). La riduzione non potrà, in ogni caso, far scendere lo stipendio al di sotto dei minimi federali previsti dal nuovo Accordo Collettivo. Inoltre, si prevede che in caso di promozione in Serie A, lo stipendio originario del calciatore venga ripristinato automaticamente e senza necessità di ulteriori accordi. Resta impregiudicata la facoltà per le parti, su base volontaria, di derogare a tale previsione, attraverso accordi individuali tra giocatore e società (ferma la regola secondo cui gli stessi non potranno assumere valenza “peggiorativa” per il calciatore). L’Accordo Collettivo fissa, inoltre, soglie salariali minime lorde, differenziate secondo l’età del calciatore. Sempre con riferimento, infine, al tema dei compensi, si rammenta come siano stati da tempo eliminati i limiti ai premi variabili: ne consegue che i bonus, legati ad esempio a premi sui risultati individuali o di squadra, possono anche superare l’importo della parte fissa, rimanendo pertanto svincolati da qualsivoglia limitazione di tipo economico.