L’eliminazione del vincolo sportivo, efficace dal 01.07.2025, è divenuto uno snodo centrale della recente evoluzione del diritto sportivo, all’esito di un percorso normativo lungo, stratificato e segnato da interventi legislativi e reiterati differimenti, tra cui le modifiche all’art. 31 del D. Lgs. 36/2021.

L’eliminazione del vincolo in ambito dilettantistico è stato il risultato di una progressiva maturazione del sistema, volta a bilanciare la maggiore libertà degli atleti con l’esigenza di salvaguardare la sostenibilità delle società sportive. Tradizionalmente, il vincolo sportivo si fondava sul legame giuridico che sorgeva in capo all’atleta per effetto del tesseramento presso una determinata società, con la conseguenza che lo stesso non poteva liberamente trasferirsi ad altro sodalizio senza il consenso della società di appartenenza ovvero senza il pagamento di un corrispettivo per lo svincolo. Tale meccanismo comportava una significativa compressione della libertà negoziale dell’atleta, ma trovava la propria giustificazione in una pluralità di esigenze proprie e solidaristiche dell’ordinamento sportivo quali la stabilizzazione dei rapporti (garantendo continuità alle associazioni) e la tutela degli investimenti formativi delle società, soprattutto nei settori giovanili. Con il progressivo affermarsi della dimensione economica dello sport e della centralità dei diritti della persona, tali giustificazioni hanno però evidenziato crescenti profili di criticità (in contrasto con quanto avvenuto nel settore professionistico ove il vincolo sportivo è superato da tempo), in particolare quelli relativi alla libertà contrattuale ed alla tutela dell’atleta. Con l’intento, dunque, di favorire una lettura più coerente con gli schemi del diritto privato (tutelando il singolo), il legislatore nel 2021 ha inteso intraprendere un processo di riforma teso al superamento del vincolo sportivo introducendo, contestualmente, strumenti idonei a compensare le esigenze delle società sportive. In tale contesto, ad esempio, è stato rivisto il premio di formazione tecnica, previsto in occasione della stipula del primo contratto di lavoro sportivo: esso è finalizzato a riconoscere un corrispettivo alle società che hanno contribuito alla crescita dell’atleta, secondo criteri che tengono conto della durata e della qualità del percorso formativo. Elemento di significativa innovazione è stato, poi, rappresentato dalla distribuzione del premio tra tutte le società coinvolte nella formazione dell’atleta, superando il precedente modello che concentrava il beneficio in capo all’ultimo sodalizio. Permane, tuttavia, ancora ad oggi un margine di intervento in capo alle federazioni, chiamate a disciplinare in concreto le modalità di applicazione dell’istituto, nonché ad individuare criteri di quantificazione adeguati. Nonostante tutte le buone intenzioni, l’entrata in vigore della disciplina ha, però, evidenziato altrettante problematiche di carattere sistematico ed operativo sin dalle prime applicazioni. Innanzitutto, si è registrata una non uniforme tempestività ed omogeneità nell’adeguamento dei regolamenti federali alla nuova disciplina, con conseguenti disallineamenti tra fonti statali e normative di settore. In secondo luogo, la suddetta disciplina del premio di formazione tecnica ha evidenziato sin da subito rilevanti complessità applicative, in particolare nella determinazione e ripartizione del premio tra le società coinvolte, per la difficoltà di individuare criteri idonei a riflettere il contributo effettivo, non adeguatamente rappresentato dal solo dato temporale. In conclusione, il superamento del vincolo sportivo sta segnando certamente un passaggio rilevante nel riconoscere la centralità della libertà contrattuale dell’atleta, lasciando in sottile equilibrio le esigenze di tutela degli investimenti formativi. La riforma, tuttavia, segna solo l’inizio di una nuova fase interpretativa, in cui prassi e dottrina definiranno i confini del nuovo assetto rendendo altrettanto fondamentale il ruolo dell’esperto di diritto sportivo nel coniugare certezza delle norme ed equità sostanziale.