Recentemente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 218/2025 che, con efficacia dal 03.02.2026, ridefinisce l’accesso alla professione di agente sportivo e i rapporti di rappresentanza con atleti e società sportive. Il provvedimento si pone a completamento delle previsioni generali già contenute nell’originario D. Lgs. 37/2021 ed introduce nuove regole e procedure operative.

La novità più significativa, in effetti, riguarda il Registro Nazionale degli agenti sportivi (articolato in tre sezioni distinte: agenti sportivi ordinari, società di agenti sportivi, agenti sportivi stabiliti), che diventa condizione imprescindibile per esercitare la professione sul territorio italiano ed entro il sistema federale (con validità annuale e rinnovo esplicito da formalizzarsi per ogni anno solare). Il Registro, tenuto presso il CONI, verrà gestito tramite un sistema informatico centralizzato. L’iscrizione, dunque, rappresenta la condizione imprescindibile per operare, abilitando l’agente a svolgere la propria attività nell’ambito di una o più Federazioni sportive nazionali. La natura informatica del sistema, peraltro, garantisce trasparenza e accessibilità: il Registro è pubblicamente consultabile sul website istituzionale del CONI, mentre le Federazioni sportive potranno accedere per verificare i requisiti dei candidati e depositare i contratti di mandato sportivo. Ogni operazione, poi, dovrà essere gestita attraverso procedure interamente digitali (iscrizioni, rinnovi, aggiornamenti, depositi contrattuali). Sopraggiungono, inoltre, nuove regole per l’esame di abilitazione. Per poter operare come agente sportivo in Italia, infatti, il decreto impone requisiti chiari: l’obbligo di superamento di un esame di abilitazione che verifica le competenze nell’ambito del diritto sportivo, del diritto privato e degli aspetti fiscali, una prova generale demandata dal CONI e prove specialistiche affidate alle singole federazioni. La nuova normativa, poi, impone agli agenti sportivi due obblighi cardine per garantire professionalità e tutela dei clienti: (i) la stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, senza franchigia opponibile al terzo danneggiato, con durata minima annuale e massimali stabiliti dalle singole federazioni sportive e (ii) la partecipazione a corsi professionali di formazione obbligatori, di almeno venti ore annue (mediante corsi, seminari e convegni organizzati o accreditati dalla federazione presso cui si opera). Restano ferme le disposizioni obbligatorie per i contratti di mandato tra agenti e atleti, che impongono la forma scritta obbligatoria (a pena di nullità), l’indicazione della durata, l’indicazione specifica chiara del compenso (ad esempio, come percentuale sul valore contrattuale dell’atleta o in cifra fissa). Infine, giungendo al regime sanzionatorio, quest’ultimo appare senza dubbio come uno degli aspetti maggiormente innovativi. Per le violazioni delle norme sul mandato sportivo, sulle incompatibilità, sulla trasparenza, saranno previste sanzioni graduali: dalla censura (biasimo formale), alla sanzione pecuniaria (da € 250,00 ad € 10.000,00), fino alla sospensione dal Registro (da 3 a 36 mesi). Un trattamento particolarmente rigoroso viene previsto per gli “agenti abusivi”: chi svolge attività senza iscrizione al Registro, anche per effetto di cancellazione o mancato rinnovo, subisce l’annotazione con inibizione all’iscrizione da 3 a 36 mesi, oltre alla segnalazione all’autorità giudiziaria per il reato di esercizio abusivo della professione (cfr. art. 348 c.p.). Ovviamente, in una logica di responsabilità condivisa che coinvolge l’intera filiera, le Federazioni sportive saranno legittimate a irrogare provvedimenti disciplinari anche verso le società sportive e gli atleti che si avvarranno di agenti non iscritti.