Il socio è un soggetto interessato a far parte della compagine associativa, condividendone i principi e gli scopi. Il rapporto associativo si instaura con la relativa domanda di ammissione, effettuata secondo le modalità indicate nello statuto specifico dell’associazione, e si perfeziona al momento della delibera di accoglimento della predetta domanda da parte dell’organo direttivo. Il rapporto associativo è a tempo indeterminato, salvo il caso di morte, recesso o esclusione del socio. Risultano illegittime, inoltre, quelle previsioni statutarie che prevedono casi di decadenza automatica del socio (ad esempio, in caso di morosità nel pagamento della quota associativa), in quanto l’esclusione dello stesso deve sempre avvenire in forza di una delibera ad hoc dell’organo che possiede i poteri di direzione dell’associazione. Peraltro, i benefici fiscali di cui all’art. 148 TUIR sono applicabili e riconoscibili in favore delle associazioni sportive dilettentistiche a condizione che lo statuto associativo preveda, tra gli altri, “una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa” (cfr. art. 148, co. 8, lett. c), TUIR). Il rapporto associativo è dunque bilaterale, ossia sussistente fra socio e associazione, ed è regolato dall’autonomia privata, la cui espressione principale è costituita dallo statuto dell’ente. Diversa è invece la figura del tesserato. Quest’ultimo, infatti, è un soggetto interessato a svolgere unicamente la disciplina sportiva praticata dall’associazione. Il rapporto di tesseramento ha natura trilaterale, poiché coinvolge, oltre al tesserato ed al sodalizio associativo, anche l’ente affiliante di riferimento (ad esempio, la FIGC per il calcio). La durata del rapporto è regolata dalle norme federali in materia di vincolo sportivo e, ad oggi, la durata non può essere superiore a due anni (si veda, in proposito, l’art. 41, co. 1, D.L. 75/2023 conv. con mod. dalla L. 112/2023), fatta salva una durata maggiore del contratto di lavoro sportivo pluriennale. Il tesseramento consente l’ingresso del soggetto interessato all’interno dell’ordinamento sportivo ed è l’unico istituto che consente di praticare le attività del mondo sportivo istituzionale. Peraltro, si tratta di una fattispecie che, per la prima volta, trova una sua disciplina legislativa specifica negli artt. 15 e 16 del D. Lgs. 36/2021 (cfr. “Il tesseramento è l’atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell’ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva”). Ciò posto, è pertanto il tesseramento che può essere rinnovato annualmente, non il rapporto associativo. Nulla vieta che la stessa persona rivesta entrambe le qualifiche, a patto che effettivamente siano presenti i requisiti di entrambe le figure. Considerare, quindi, i tesserati automaticamente anche dei soci dell’associazione, come spesso accade, è un errore sia logico che giuridico. Non esiste, infine, una proporzione precisa, fissata ex lege, tra il numero di soci e quello dei tesserati: le associazioni solo libere di organizzarsi in modo autonomo, in base alle proprie specificità ed esigenze, rispettando il c.d. principio della porta aperta, finalizzato a garantire il principio di democraticità dell’associazione ed il fatto che la compagine sia sempre formata da persone che si riconoscono negli scopi statutari, evitando così la cristallizzazione di situazioni di potere interno.