L’omesso mantenimento dei figli può essere un comportamento di rilevanza tale da denotare l’inidoneità ad affrontare le responsabilità che derivano dall’affido condiviso, con conseguenze gravose per il genitore che se ne rende responsabile.
Con decreto n. 3087/21 pubblicato il 26.04.2021, il Tribunale di Velletri si è recentemente pronunciato sull’omissione del mantenimento da parte del padre che, pur non provvedendo a pagare il mantenimento, chiedeva di decidere della sorte delle figlie, su scuola, spese sanitarie, dentista e luogo dove vivere. Per tutta risposta, la madre presentava richiesta di affidamento esclusivo, ottenendolo, sulla scorta delle seguenti argomentazioni afferenti il mancato mantenimento: “Tale inadempimento […] è da ritenersi alquanto grave nella misura in cui evidenzia un totale disinteresse e sprezzo del padre per le esigenze di educazione cura ed istruzione delle figlie che vengono fortemente pregiudicate dalla mancata corresponsione del mantenimento da parte del padre sin dal 2017”. Richiamando poi l’orientamento della Cassazione, ex multis la sentenza n. 26587/2009 (che ha stabilito che può derogarsi al regime di affidamento condiviso solo qualora si rinvenga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere l’affidamento condiviso pregiudizievole per i figli e che l’omissione del pagamento del mantenimento per i figli, rileva la Suprema Corte, è sintomatico della mancanza di qualsiasi impegno da parte del genitore inadempiente a soddisfare le esigenze dei figli) il giudice ha ritenuto tali comportamenti sintomatici della “inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta”, evidenziando altresì la condotta di violenza economica, quale “indice di inidoneità genitoriale” come riconosciuta anche dal Tribunale di Roma con sentenza n. 22638 del 25.11.2019 (che ritiene l’omesso versamento del mantenimento quale indice di uno scarso interesse del genitore, inquadrando la predetta omissione nell’ambito della violenza economica, come descritta nella Convenzione di Istanbul e ratificata in Italia con la L. 77/2013).
Per queste dettagliate motivazioni il Tribunale di Velletri ha quindi disposto l’affido esclusivo delle figlie minori alla madre, condannando il padre al pagamento dei 2/3 delle spese di lite.
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