Questo appena enunciato è il principio puntualizzato dalla Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 27324/2022, depositata lo scorso 16.09.2022, in una vicenda analoga a molti dei casi di diritto di famiglia che spesso (e purtroppo) ci vengono sottoposti.
In particolare, secondo l’orientamento della Cassazione, i comportamenti reattivi del coniuge, che in generale sfociano in azioni violente e lesive dell’incolumità fisica dell’altro coniuge, rappresentano, in un giudizio di comparazione al fine di determinare l’addebito della separazione, una causa determinante dell’intollerabilità della convivenza, nonostante la conflittualità possa evidenziarsi come risalente nel tempo ed il fatto che l’altro coniuge abbia contribuito ad esasperare la relazione (cfr. Cass. n. 6997/2018 e Cass. 7321/2005). La Suprema Corte, infatti, ha statuito in più circostanze che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per sé sole (quand’anche concretatisi in un unico episodio di percosse) non solo la pronuncia di separazione personale, poiché determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione dell’addebito della separazione all’autore delle stesse: da ciò discende una sorta di divieto, per il giudice del merito adito, di comparare con queste, ai fini dell’adozione delle relative pronunce opportune, una condotta, positiva o egualmente negativa, del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale. Anche, pertanto, un unico episodio di violenza integra un comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (cfr. Cass. 433/2016) e persino, quindi, una reazione aggressiva della vittima non ne riduce la portata e l’efficienza causale.
Nel medesimo confine ed in presenza di episodi di tal genere, a contrario, non è altrettanto sufficiente per provare la riconciliazione tra coniugi separati ed il superamento della crisi, considerati gli effetti da esso derivanti, che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza solo a scopo sperimentale e provvisorio, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, da analizzare nel profondo, caratteristici della vita coniugale.