Con l’ordinanza n. 26607 del 02.10.2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio secondo cui il datore non può trattenere somme dalla retribuzione del lavoratore a titolo di risarcimento del danno senza aver prima instaurato un procedimento disciplinare e comunicato la relativa sanzione, quando tale procedura è prevista dal CCNL applicato al lavoratore.
Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte è intervenuta sulla possibilità di applicare una trattenuta economica al lavoratore per risarcire il danno cagionato agli strumenti di lavoro, chiarendo che a tal fine il datore di lavoro deve preventivamente concludere l’iter disciplinare relativo all’illecito commesso. La vicenda da cui è scaturita la pronuncia in commento trae origine dalla decisione del Tribunale di Bergamo con cui veniva respinto il ricorso proposto da un lavoratore volto all’accertamento dell’illegittimità della sanzione disciplinare e delle trattenute sulla retribuzione (e segnatamente due, la prima di € 1.352,00 e la seconda di € 1.498,00) operate dal datore di lavoro in seguito al danneggiamento da parte sua di un muletto utilizzato per le operazioni di carico e scarico della merce. La Corte d’Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado (che aveva confermato la legittimità delle trattenute), condannava la società al pagamento in favore del lavoratore della somma di 1.352,00 euro in quanto, a monte della prima trattenuta, mancava la formale contestazione di un illecito disciplinare. Avverso tale decisione, la datrice di lavoro ricorreva in cassazione, contestando l’interpretazione delle norme del CCNL e lamentando l’omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di risarcimento. Il CCNL Trasporti, Logistica e Spedizioni (art. 32), però, stabilisce che l’azienda può addebitare al dipendente il danno solo dopo aver comminato almeno un richiamo scritto. L’importo del danno a carico del lavoratore varia in base alla gravità, alla colpa ed ai limiti economici fissati dal contratto e che il recupero deve avvenire in rate mensili non superiori ad un quinto della retribuzione. La Cassazione, dunque, nel confermare la correttezza della statuizione della Corte territoriale, ha evidenziato in particolare che l’irrogazione della sanzione disciplinare da parte del datore di lavoro si sostanzia in una manifestazione unilaterale della determinazione datoriale di esercizio del potere disciplinare che, in quanto destinata a incidere sulla posizione del lavoratore, è produttiva di effetti solo se comunicata all’interessato. In altre parole, intanto un provvedimento disciplinare è adottato dal datore di lavoro in quanto viene anche comunicato al lavoratore, il quale ha facoltà di accettarlo o di contestarlo e impugnarlo. Poiché, pertanto, “la volontà delle parti sociali espressa nella disposizione del CCNL applicato nel rapporto di lavoro ha previsto, quale unica possibilità per il datore di lavoro di far valere il risarcimento del danno derivante da un comportamento inadempiente del lavoratore, la preventiva irrogazione della sanzione disciplinare in funzione di garanzia del lavoratore subordinato e posto che, nel caso specifico e per quanto sopra espresso, il datore di lavoro non ha rispettato tale previsione procedendo direttamente a incamerare a titolo risarcitorio la somma di € 1.352,00 ancor prima di adottare la sanzione del rimprovero scritto, ne deriva il rigetto della domanda risarcitoria subordinata, da ritenersi preclusa all’appellata nel caso concreto”. La Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso evidenziando che, quando il CCNL subordina la possibilità di operare trattenute risarcitorie alla preventiva irrogazione della sanzione disciplinare, tale procedura è vincolante e la trattenuta operata prima della comunicazione della contestazione è da considerarsi illegittima.