Con una recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha fornito un’importante interpretazione sul diritto di accesso all’anticipo pensionistico con APE sociale affermando che la prestazione spetta anche a chi, seppur disoccupato, non abbia goduto dell’indennità di disoccupazione, se in possesso dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva (Cass. n. 7846/2025)

Per il riconoscimento dell’APE sociale non occorre aver precedentemente fruito dell’indennità di disoccupazione. Questo è quanto chiarito dalla Suprema Corte, Sezione Lavoro, nella sentenza del 25 marzo 2025, n. 7846. La sentenza in commento, in particolare, trae origine dalla vicenda di un lavoratore che aveva ottenuto l’Ape sociale senza aver previamente goduto della NASpI. Nello specifico, il soggetto aveva ottenuto l’indennità APE sociale prevista dall’art. 1, co. 179, L. 232/2016, ma la Corte territoriale aveva riformato la decisione ritenendo che il lavoratore non avesse diritto a detto beneficio poiché non aveva ottenuto l’indennità di disoccupazione nei tre mesi antecedenti alla domanda amministrativa: la Corte d’Appello, difatti, aveva ritenuto che tale fruizione fosse requisito essenziale per accedere all’APE sociale. Avverso tale decisione, però, il lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che lo stato di disoccupazione fosse una condizione sufficiente per conseguire l’APE, anche senza l’effettiva percezione dell’indennità. Inoltre, il ricorrente ha sostenuto che “i principi solidaristici che promanano dalle norme di cui agli artt. 2 e 3, comma 2°, Cost. e l’esigenza di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui al successivo art. 97, militerebbero per una diversa lettura dei requisiti per l’accesso all’indennità de qua, che valorizzi la condizione di disoccupazione ancorché non accompagnata dalla fruizione della relativa prestazione”. La Suprema Corte ha dunque accolto il ricorso, cassando la sentenza d’appello e rinviando alla medesima Corte territoriale ma in diversa composizione. Ad avviso della Cassazione, la legge infatti non impone la fruizione effettiva della NASpI come condizione indispensabile per accedere all’APE sociale; tra l’altro, la mancata percezione dell’indennità di disoccupazione, può derivare da cause oggettive, che non devono penalizzare i lavoratori. Invero, la Cassazione ha più volte chiarito che, per il riconoscimento del suddetto beneficio, sia sufficiente trovarsi in stato di disoccupazione e possedere gli altri requisiti, quali l’età e l’anzianità contributiva. L’interpretazione restrittiva adottata dall’INPS e dalla Corte d’Appello non rispettava, pertanto, i principi costituzionali di uguaglianza, solidarietà e del buon andamento della stessa amministrazione. In conclusione è stato, quindi, precisato come principio di diritto che l’art. 1, co. 179, lett. a), L. 232/2016, deve essere interpretato nel senso che l’Ape sociale spetta non solo a chi abbia precedentemente fruito dell’indennità di disoccupazione ma anche a chi, seppur in stato di disoccupazione, non abbia goduto della relativa indennità, purché in possesso degli ulteriori requisiti anagrafici e di anzianità contributiva.