Il 12.01.2025 sono entrate in vigore le nuove regole del Collegato Lavoro, la legge che, insieme alla Legge Finanziaria (che, concentrandosi sulle tasse dei lavori dipendenti, conferma la riduzione a tre fasce di reddito per il calcolo delle imposte), detta le misure economiche per l’anno corrente, introducendo una serie di novità attese da tempo su diversi fronti
In particolare, relativamente alle questioni giuslavoristiche di cui spesso ci occupiamo nella nostra attività quotidiana, le prime novità riguardano il tema della somministrazione di lavoro. In tale ambito, difatti, la normativa innanzitutto sancisce l’esclusione dal computo del limite del 30% (di risorse a tempo determinato che un’azienda può assumere tramite agenzia interinale) (i) dei lavoratori a tempo indeterminato assunti dalle agenzie interinali e (ii) dei lavoratori assunti per nuove attività, startup, lavori stagionali, spettacoli, sostituzioni e lavoratori over 50. Inoltre, non si applicheranno più limiti di durata e causali per i contratti a termine, in ambito di somministrazione, per i disoccupati che ricevono da almeno sei mesi la NASpI o altri ammortizzatori sociali e per i lavoratori cosiddetti “svantaggiati”. Quanto, invece, all’ambito della sicurezza sul lavoro, la legge interviene eliminando in generale l’obbligo del tesserino di riconoscimento nei cantieri edili (in quanto adempimento già previsto per tutti i contratti di appalto e subappalto). Con riferimento, poi, ai lavori in locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei non a contatto con sostanze nocive, i datori di lavoro, preventivamente, dovranno comunicare all’Ispettorato Nazionale del Lavoro l’adeguamento rigoroso del cantiere alle norme di riferimento, avendo così l’opportunità di utilizzare i locali per i trenta giorni successivi.
Toccando, poi, il tema delle cessazioni dei rapporti di lavoro, se un lavoratore risulta assente ingiustificato per un periodo superiore a quello previsto dal contratto collettivo o, in mancanza di indicazioni, per più di 15 giorni, il rapporto di lavoro si considererà risolto per volontà della risorsa. Il lavoratore potrà dimostrare di non aver potuto comunicare l’assenza per cause di forza maggiore o per colpa del datore di lavoro. In caso di dimissioni automatiche il datore di lavoro non dovrà più pagare il contributo NASpI (a cui il lavoratore non avrà più diritto) e potrà trattenere dallo stipendio l’indennità di mancato preavviso. Vengono inoltre previsti dalla normativa nuovi criteri per la stagionalità così come nuove disposizioni in tema di trasformazione del contratto di apprendistato e di debiti contributivi del datore nei confronti di INPS e INAIL (si allunga da 24 a 60 mesi il periodo per pagare, anche rateizzando se si è in regola con i pagamenti)
Da ultimo, è certamente interessante l’introduzione del cosiddetto “contratto misto” che permetterà di lavorare sia come dipendente sia come libero professionista con lo stesso datore di lavoro. Il lavoratore (che avrà la facoltà di accedere al regime forfettario per il reddito da lavoro autonomo pagando solo il 15% di tasse) potrà usufruire di due tipologie di contratto misto: (i) quello per professionisti iscritti ad albi ed aziende con più di 250 dipendenti (in cui è richiesto un contratto di lavoro dipendente part-time tra il 40% e il 50% dell’orario pieno) e (ii) quello per professionisti non iscritti ad albi (ove sarà richiesto un accordo aziendale specifico). Il contratto misto, infine, dovrà sempre essere certificato da un ente preposto, e ciò per evitare la sovrapposizione tra lavoro dipendente e autonomo.