La sentenza 118/2025 della Corte Costituzionale ha eliminato il tetto delle sei mensilità in caso di licenziamento illegittimo adottato da datori di lavoro dimensionati sotto le sedici unità dipendenti: decisione quest’ultima molto attesa sulla scorta delle recenti pronunce giurisprudenziali già rivolte in tal senso (ex multis cfr. Cass. 183/2022) e che apre una fase densa di significative novità in ambito di recesso dal rapporto di lavoro.
Da tempo la Corte Suprema aveva rilevato l’incongruità dell’art. 9, co. 1, del D. Lgs. 23/2015, invitando il Parlamento a provvedere in tal senso ma senza nessun effettivo intervento. Approfittando, allora, di un ricorso avanzato dal Tribunale di Livorno, la Corte è voluta intervenire, dichiarando l’illegittimità costituzionale della predetta norma limitatamente alle parole “e non può, in ogni caso, superare il limite delle sei mensilità”, in ambito di tutela indennitaria dimezzata rispetto a quella prevista per le imprese dimensionate oltre i quindici dipendenti: l’indennizzo, difatti, si concretizzava in una forbice alquanto ridotta compresa tra tre e sei mensilità, palesemente in contrasto con alcuni principi costituzionali correlati alla ragionevolezza, all’uguaglianza ed anche alla deterrenza nei confronti del datore di lavoro, concretandosi, nella maggior parte dei casi, in una sorta di indennità forfettaria concessa in forma, quasi automatica. La Consulta, nello specifico, ritiene sì coerente e non incostituzionale il dimezzamento dell’indennità per risarcimento da licenziamento illegittimo, che per le imprese più grandi va da sei mensilità dell’ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR a trentasei, ma al tempo stesso, ritiene che il tetto massimo di sei mensilità sia particolarmente incongruo in una serie di casi ove la tutela economica per i lavoratori delle altre aziende è decisamente superiore. La lesione dei parametri costituzionali con l’identificazione del tetto massimo a sei mensilità non consentirebbe, infatti, di adeguare l’importo alla specificità di ogni singola vicenda (non tutti i recessi intimati dai datori di lavoro sono uguali) e lo stesso criterio che distingue le aziende sulla scorta del numero dei dipendenti (fino a quindici o oltre tale limite) non è più attuale sol che si pensi all’incessante evoluzione tecnologica e alla trasformazione dei processi produttivi ove nascono e vivono aziende che fatturano milioni e hanno un numero di lavoratori subordinati abbastanza esiguo (essendo altri, magari, collaboratori autonomi, lavoratori somministrati, ecc.): è un fenomeno questo che si registra ogni giorno e che, presumibilmente, è destinato ad aumentare con l’introduzione sempre più massiccia dell’intelligenza artificiale. L’eliminazione del tetto massimo, dunque, ma non del dimezzamento fa sì che la tutela indennitaria sia compresa all’interno di una fascia che va dalle tre alle diciotto mensilità, in quanto il ristoro può essere delimitato ma non sacrificato nella logica del contenimento dei costi, in quanto si è, pur sempre, a fronte di un licenziamento illegittimo che, pur nel contesto delle piccole aziende, resta sempre un atto illecito (cfr. Cass. 150/2020).
Questa, pertanto, la decisione della Corte Costituzionale che, nel breve-medio termine, potrà avere ripercussioni anche sui tentativi di conciliazione riguardanti i licenziamenti nelle piccole aziende. Qui il tetto massimo di sei mensilità nelle richieste non sarà assolutamente più rispettato e, sicuramente, si assisterà a domande molto più cospicue, alla luce della nuova interpretazione dell’art. 9, co. 1, così come certamente perderà attrattiva anche il tentativo facoltativo di conciliazione previsto dal co. 1 dell’art. 6 (indennità risarcitoria di ½ mensilità all’anno e comunque non inferiore ad una, fino ad un massimo di sei, non imponibile ai fini dell’IRPEF e non soggetta a contribuzione previdenziale), lasciando spazio ad un aumento dei contenziosi giudiziali, ben più convenienti soprattutto se il recesso sia ritenuto pervaso di una forte dose di illegittimità.