L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 780 del 15.04.2026, ha fornito le prime indicazioni sulle novità introdotte dalla legge annuale sulle piccole e medie imprese (PMI), la L. n. 34/2026, che fa riferimento al tema della salute e sicurezza in materia di lavoro e ad i nuovi adempimenti a carico dei datori.

La legge, in vigore dal 07.04.2026, ha di fatto rinnovato diverse disposizioni che hanno una diretta rilevanza sull’attività dell’Ispettorato, introducendo nel contempo vari adempimenti a carico delle piccole-medie imprese. Con l’art. 10, in particolare, è stato parzialmente modificato il sistema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro con il fine di semplificare gli oneri a carico dei datori di lavoro. In tal senso, l’INAIL innanzitutto dovrà elaborare modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza, finalizzati a ridurre gli oneri burocratici delle imprese di minori dimensioni. Con l’inserimento, poi, della lett. b-bis al co. 4 dell’art. 37 D. Lgs. 81/2008, è stata stabilita l’obbligatorietà della formazione anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro. È stato quindi introdotto l’impiego di tecnologie all’avanguardia, come simulazioni immersive, per aumentare l’efficacia dell’addestramento effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro, sostituendo il co. 5 dell’art. 37. Al co. 40 dell’art 4 della L. 92/2012 è stato, inoltre, previsto che il lavoratore sospeso dall’attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, decada dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione, compreso quello in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo. L’art. 11 ha invece introdotto l’art. 7-bis all’art. 3 del D. Lgs. 81/2008, relativamente alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro svolto in modalità agile. L’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, dovrà nello specifico essere assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore (ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale siano individuati i rischi generali ed i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del prestatore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali. Conseguentemente, è stato modificato anche l’art. 55, co. 5, lett. c) prevedendo la medesima sanzione per il datore di lavoro ed il dirigente dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da € 1.708,61 a € 7.403,96 per la violazione del predetto obbligo informativo.
L’art. 12, infine, si inserisce nel più ampio intervento di aggiornamento della disciplina della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle attrezzature adoperate per l’attività. La disposizione è rubricata con la dicitura “Verifiche di attrezzatture” ed interviene sul D. Lgs. 81/2008 modificando in particolare l’allegato VII che disciplina gli strumenti soggetti a verifiche periodiche inserendo un obbligo di verifica triennale per le “piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto”.