La Suprema Corte, con una recente pronuncia (cfr. Cass. 16634/2024) ha definito come del tutto legittimo il licenziamento del docente che non osserva le indicazioni dei superiori ed assume, reiteratamente, atteggiamenti aggressivi nei riguardi di colleghi e studenti, in violazione dei canoni minimi imposti dal codice disciplinare della scuola.
Venendo al caso in esame, ad un insegnante veniva comminato il licenziamento ex art. 55 quater co. 1 lett. e) e f-bis) del D. Lgs. 165/2001 per aver tenuto dei comportamenti minacciosi, denigratori ed offensivi verso i propri colleghi, verso gli studenti della propria classe nonché nei confronti della dirigente scolastica. L’uomo, impugnando il provvedimento, chiedeva tutela al Tribunale del Lavoro lamentando, tra le varie istanze, la tardività delle contestazioni e sostenendo l’effettiva mancanza di prove con riferimento alle condotte addebitate a suo carico. Il Giudice adito, ritenendo dunque non provati gli addebiti, annullava il licenziamento e reintegrava il docente nel posto di lavoro. La Corte d’Appello, però, ribaltava completamente la pronuncia, ritenendo valido il provvedimento espulsivo comminato al docente e condannava quest’ultimo a restituire i compensi percepiti in esecuzione della sentenza di prime cure. Avverso tale decisione, l’insegnante proponeva, allora, ricorso in cassazione sulla scorta di cinque motivi. Il Collegio investito della questione ha ritenuto, però, inammissibili le censure mosse dal ricorrente in quanto, la valutazione della gravità del comportamento e della sua idoneità a ledere la fiducia che il datore di lavoro riponeva nel dipendente, è una verifica che spetta soltanto al giudice del merito, e se ben motivata, è insindacabile in sede di legittimità. Nello specifico, difatti, la motivazione della sentenza del gravame riguardava ogni singolo episodio attribuito all’insegnante di cui era stata accertata non solo l’esistenza fattuale ma anche la concreta imputabilità, in assenza di dirimenti giustificazioni in forza della “reiterata disubbidienza” del dipendente alle disposizioni dei superiori. Per escludere, peraltro, l’applicabilità della sanzione espulsiva, il ricorrente richiamava l’art. 16 del D.P.R. 62/2013 che delimita il licenziamento ad alcune casistiche specifiche non aderenti ai comportamenti contestatigli: per tutta risposta, però, la Suprema Corte ha chiarito che la questione in oggetto dovesse invece rientrare nell’ambito dell’art. 55 quater co. 1 lett. e) e f-bis) del D.Lgs. 165/2001, ove vengono sanzionate con il licenziamento, rispettivamente, la reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive, moleste, minacciose, ingiuriose o lesive dell’onore e della dignità personale altrui nonché le gravi e/o reiterate violazioni dei codici di comportamento. In tale contesto, dunque, il comportamento tenuto dal docente non poteva essere giustificato proprio a causa di tale reiterata disobbedienza, delle condotte ingiustificate rivelatesi come plurime e, nondimeno quindi, della grave e molteplice violazione del codice di condotta. Anche le altre censure venivano, dunque, dichiarate inammissibili ed assorbite dalla precedente statuizione, tanto che, alla luce delle suesposte argomentazioni, la Suprema Corte rigettava in definitiva il ricorso, condannando il docente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.