Con ordinanza n. 32689 del 15.12.2025, la Cassazione ha riaffrontato il tema della monetizzazione delle ferie da parte del dirigente, riaffermando l’operatività del divieto della predetta prassi laddove il lavoratore (anche dirigente) abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare il diritto fondamentale delle ferie e vi abbia consapevolmente rinunciato.
Nel caso esaminato, un dirigente, nell’ambito del giudizio di impugnativa del recesso irrogatogli, richiedeva alla società anche il pagamento dell’indennità per le ferie non godute. La Corte d’Appello rigettava la domanda, stante l’ampio potere del dirigente di attribuirsi le ferie nonché l’assenza di condizioni imprevedibili ed eccezionali che ne avessero impedito il godimento. La Cassazione, però, nel ribaltare la pronuncia di merito, ha innanzitutto preliminarmente rilevato che le ferie annuali retribuite costituiscono, da una parte, un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore anche con qualifica dirigenziale (diritto a cui è intrinsecamente collegata l’indennità economica sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto) e, dall’altra, un obbligo del datore di lavoro. Grava su quest’ultimo, dunque, l’onere di provare di avere adempiuto al proprio obbligo di aver concesso le ferie in questione. Com’è noto, il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro, d’altronde, è strettamente connesso alla tutela della salute e al recupero delle energie psicofisiche. Di conseguenza, l’onere della prova non può gravare sul lavoratore (anche se dirigente), ma deve essere sostenuto dal datore di lavoro, il quale è tenuto a dimostrare di aver messo il dipendente effettivamente in condizione di godere delle ferie. Questo include anche l’obbligo di informarlo, in maniera adeguata e tempestiva, che le ferie non fruite verrebbero considerate come perse. Nel caso esaminato dalla Corte, allora, ciò che si è riscontrato è stato un sostanziale ribaltamento di tale onere della prova: l’impugnata sentenza aveva infatti erroneamente addossato al dirigente l’incombente di provare di non avere potuto fruire del riposo a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali. Sul punto, peraltro, giova ricordare che in passato era il lavoratore – e in particolare il dirigente – a dover dimostrare di non aver potuto fruire delle ferie per cause indipendenti dalla propria volontà. Questa era l’impostazione prevalente nella giurisprudenza della Corte di Cassazione fino a pochi anni fa. La Corte riteneva infatti che, in presenza di un dirigente con autonomia gestionale, spettasse a lui pianificare e prendersi le ferie, salvo provare che esigenze aziendali eccezionali e obiettive glielo avessero impedito: di conseguenza, se il dirigente non usava le ferie, e non riusciva a dimostrare che il datore di lavoro lo avesse ostacolato, non aveva diritto all’indennità sostitutiva. Questo orientamento si fondava su una lettura rigida del principio di autonomia dirigenziale e del divieto di monetizzazione previsto per il pubblico impiego, come stabilito dall’art. 5, co. 8, del D.L. 95/2012. Con l’evoluzione della giurisprudenza, però, la Corte di Cassazione ha progressivamente invertito l’opinione sull’onere della prova, affermando il principio sopra espresso. La conseguenza, pertanto, nel caso esaminato è stato l’accoglimento del ricorso del dirigente e la condanna del datore di lavoro al versamento della relativa indennità sostitutiva (oltre al pagamento delle spese processuali).