In materia di appalto privato, come recentemente dedotto dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. ord. n. 9437 del 14 aprile 2026), l’impegno dell’appaltatore alla rimozione dei difetti denunciati dal committente, e quindi il riconoscimento degli stessi, determina la nascita di una nuova ed autonoma obbligazione di facere che si affianca a quella originaria, senza tuttavia estinguerla.
Il riferimento primario, come noto, è all’art. 1667 c.c. Questa disposizione, in particolare, fa riferimento alle opere ultimate che non corrispondono alle caratteristiche del progetto o che sono state realizzate senza l’osservanza delle regole della tecnica oppure che presentino un vizio meramente estetico, decorativo od accessorio, che rende le opere realizzate non conformi al contratto o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. L’art. 1667 c.c. stabilisce altresì stringenti termini decadenziali e prescrizionali: il committente deve denunciare i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, mentre l’azione si prescrive in due anni dalla consegna dell’opera. Tali termini rispondono all’esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell’appaltatore da contestazioni tardive. Tuttavia, l’operatività dei citati termini può essere incisa da comportamenti concludenti delle parti. Secondo il principio richiamato nella pronuncia in esame, difatti, l’impegno dell’appaltatore ad eliminare i vizi denunciati integra un riconoscimento tacito degli stessi. Tale riconoscimento allora, pur non configurando una novazione dell’obbligazione originaria ai sensi dell’art. 1230 c.c., produce effetti rilevanti sul piano processuale e sostanziale. In particolare, la giurisprudenza ritiene che detto comportamento determini lo svincolo del committente dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1667 c.c., e ciò in quanto il riconoscimento dei vizi equivale ad ammissione della fondatezza della pretesa, rendendo superflua la tempestiva denuncia e impedendo all’appaltatore di avvalersi delle relative eccezioni. Il fondamento di tale effetto viene ricondotto ai principi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c., nonché al divieto di comportamento contraddittorio. Elemento centrale, dunque, nella sentenza è la conseguenza del predetto riconoscimento: l’impegno dell’appaltatore genererà nello specifico un’obbligazione autonoma di facere, consistente nell’eliminazione dei vizi, che si affianca a quella legale di garanzia, senza sostituirla (assenza di novazione), con conseguente applicazione del termine prescrizionale ordinario decennale ex art. 2946 c.c. per le obbligazioni in generale, salvo diversa qualificazione del caso concreto. La dottrina ha, poi, evidenziato in diverse occasioni come tale obbligazione possa essere qualificata come promessa di adempimento o come accordo modificativo del contenuto originario del contratto, con effetti ampliativi della tutela del committente. Sussiste, però, un importante limite: l’obbligazione di facere riguarda esclusivamente i vizi specificamente contestati dal committente e riconosciuti dall’appaltatore. Ne consegue che eventuali difetti nuovi o diversi, emersi successivamente agli interventi di riparazione, resteranno soggetti alla disciplina ordinaria dell’art. 1667 c.c. e, dunque, per tali vizi il committente dovrà rispettare i termini di decadenza e prescrizione, non potendo invocare l’effetto liberatorio derivante dal precedente riconoscimento. Tale impostazione è peraltro coerente con il principio di determinatezza dell’oggetto dell’obbligazione (cfr. art. 1346 c.c.) e con l’esigenza di evitare un’estensione indiscriminata della responsabilità dell’appaltatore. L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame riflette, pertanto, un equilibrio tra tutela del committente e le esigenze di certezza dell’appaltatore: da un lato, si rafforza la posizione del committente attraverso la valorizzazione del comportamento collaborativo dell’appaltatore, così evitando che questi possa successivamente eccepire decadenze, dall’altro, circoscrive rigorosamente l’ambito dell’obbligazione assunta, entro limiti ben definiti, impedendo indebite estensioni a vizi ulteriori.