Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 1904 del 11.12.2025, si è pronunciato in ordine alla responsabilità patrimoniale dei contratti degli enti locali senza copertura finanziaria ai sensi dell’art. 191, co. 4, TUEL per i quali sia stata disposta la prosecuzione della relativa prestazione in assenza di un valido impegno contabile.

In seguito ad un contratto sottoscritto, un Comune calabrese aveva affidato ad una società il servizio di raccolta rifiuti per il periodo di cinque anni. Il servizio era stato più volte prorogato sino al 2009 dalla Giunta comunale al fine di differire la scadenza naturale dell’accordo. A distanza, poi, di oltre un anno dalla cessazione definitiva degli effetti del contratto (2010), il Sindaco del Comune, con provvedimento specifico, richiedeva la prosecuzione del servizio (senza che nelle more l’ente avesse adottato nuove proroghe o avesse indetto una nuova gara) alla società che, però, successivamente veniva messa in liquidazione. Dichiarato il fallimento dell’azienda, nel corso della procedura concorsuale era emerso che la società fosse allora creditrice nei confronti del Sindaco per l’erogazione del servizio appaltato, nei cui riguardi si agiva in giudizio per il recupero del dovuto. La curatela fallimentare assumeva, in particolare, che il credito maturato dalla società era da imputarsi al Sindaco, e ciò sia in virtù della nullità dei provvedimenti di proroga adottati relativamente al contratto di appalto illo tempore scaduto e privo della forma scritta richiesta ab sustantiam e sia perché il rapporto obbligatorio doveva ritenersi configurato tra la società ed il funzionario stesso (il Sindaco) che aveva disposto la prestazione del servizio, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 191 TUEL. Il Tribunale allora, nel risolvere la controversia in favore del fallimento, ha sottolineato che, anche a fronte di una apparente legittimità delle proroghe sotto il profilo amministrativo, mancasse nel rapporto in esame un elemento essenziale, ossia un valido e specifico impegno di spesa, certo e registrato a bilancio, come previsto dall’art. 191 TUEL. In considerazione di ciò ed in difetto di un impegno di tal genere, il rapporto obbligatorio non può mai dunque essere riferito all’ente locale. Difatti, in mancanza di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 191, co. 4, TUEL, il rapporto obbligatorio non è imputabile al Comune, bensì si instaura direttamente tra il soggetto fornitore e l’amministratore/funzionario (il Sindaco) che ha disposto o consentito la prestazione. La responsabilità applicabile alla presente fattispecie, peraltro, ha natura contrattuale. Il giudice ordinario può, quindi, disapplicare incidenter tantum l’atto privo di copertura finanziaria ed accertare la responsabilità personale e patrimoniale dell’amministratore, con la conseguenza che l’ente locale non potrà mai essere considerato legittimato passivo. Il Tribunale, pertanto, dichiarando il difetto di legittimazione passiva del Comune ed accogliendo la domanda attorea, ha offerto quindi una lettura particolarmente dettagliata e specifica della vicenda corrente, evidenziando che nell’ipotesi in cui un ente locale acquisisca beni o servizi in spregio delle regole contabili relative all’impegno di spesa, il rischio economico grava in capo all’amministratore che ha autorizzato la prestazione. Una simile ricostruzione, ancora una volta, si pone a favore di uno dei principali obiettivi del TUEL e della gestione in generale degli enti locali: la valorizzazione e la tutela degli equilibri di bilancio in combinato disposto con la legalità comprovata dell’azione amministrativa.