Chi percepisce l’assegno ordinario di invalidità e perde il lavoro può scegliere la NASpI? Esiste un termine entro cui esercitare questa scelta? A rispondere è stata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5414 dell’11.03.2026, che affronta un tema molto rilevante per i lavoratori titolari di prestazioni previdenziali.
La vicenda nasce dal ricorso di un lavoratore che percepiva l’assegno ordinario di invalidità e che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, aveva presentato domanda per ottenere l’indennità di disoccupazione NASpI. Il Tribunale adito aveva accolto la richiesta del lavoratore, riconoscendo il diritto alla prestazione e condannando l’INPS al pagamento. La decisione era stata successivamente confermata anche dalla Corte d’Appello territoriale secondo la quale il lavoratore poteva infatti legittimamente optare per la NASpI, sospendendo il godimento dell’assegno di invalidità. L’INPS ha quindi proposto ricorso in Cassazione sostenendo che la scelta tra le due prestazioni avrebbe dovuto essere esercitata entro un termine preciso, indicato dalle proprie circolari amministrative. Nel ricorso l’INPS, nello specifico, ha sostenuto che l’opzione tra assegno ordinario di invalidità e NASpI dovesse essere esercitata contestualmente alla domanda amministrativa di disoccupazione e che tale interpretazione deriverebbe dalle indicazioni contenute nella circolare INPS n. 138 del 2011, che disciplina la compatibilità tra le due prestazioni. Se l’opzione, dunque, non viene esercitata immediatamente, secondo l’INPS il lavoratore perderebbe la possibilità di scegliere successivamente la NASpI. La Corte di Cassazione ha, però, respinto il ricorso dell’INPS, confermando le decisioni dei giudici di merito. Secondo i giudici della Sezione lavoro, la normativa che disciplina la NASpI, infatti, non prevede alcun termine di decadenza per esercitare l’opzione tra assegno ordinario di invalidità e indennità di disoccupazione. Questo significa che il lavoratore può scegliere la prestazione più favorevole anche successivamente alla domanda, purché siano rispettati i requisiti previsti dalla legge per l’accesso alla NASpI. Uno dei passaggi, peraltro, più rilevanti della decisione riguarda il valore delle circolari amministrative. La Cassazione ha ricordato che le decadenze ed i termini che incidono sui diritti dei cittadini devono essere previsti espressamente dalla legge. Non possono, al contrario, essere introdotti da atti amministrativi interni, come appunto le circolari dell’INPS. Le circolari hanno infatti solo funzione interpretativa ed organizzativa, ma non possono creare nuovi obblighi o limitazioni per i beneficiari delle prestazioni previdenziali. Dalla decisione emerge, quindi, un principio molto chiaro: il lavoratore che percepisce l’assegno ordinario di invalidità e matura i requisiti per la NASpI può optare per la prestazione di disoccupazione senza essere vincolato ad un termine stabilito dall’INPS. In assenza, dunque, di una previsione legislativa specifica, non può essere applicata alcuna decadenza basata su indicazioni amministrative.
La Suprema Corte ha quindi confermato il diritto del lavoratore alla NASpI e ha definitivamente respinto il ricorso dell’Istituto previdenziale condannandolo al pagamento delle relative spese processuali.