Un cambio di mansione non è sempre ben accetto dal lavoratore e, anzi, può generare malcontento se percepito come una perdita di competenze o una riduzione delle prospettive di avanzamento professionale. Tuttavia, con una recente pronuncia, la Cassazione ha ribadito e ridefinito i contorni del danno risarcibile a causa proprio della perdita della professionalità.
Nello specifico della sentenza (cfr. Cass. 24133/25), contestando la decisione datoriale emessa nei suoi confronti, un lavoratore si è rivolto alla magistratura al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un asserito demansionamento stabilito in passato dall’azienda. La Corte d’Appello, in parziale accoglimento del ricorso del dipendente contro la sentenza negativa del giudice di prime cure, condannava la società datrice al pagamento, in favore della ex risorsa, di una somma ingente a titolo di risarcimento danni da dequalificazione professionale, calcolato in via equitativa, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria. Adita la Suprema Corte da parte del datore sulla scorta di una presunta carenza di prova del danno professionale derivante dal demansionamento e del mancato rispetto e motivazione dei criteri della sua liquidazione equitativa, il Collegio ha bocciato il ricorso della società, spiegando che la Corte territoriale, nella
propria valutazione del caso, aveva razionalmente concluso che quanto evidenziato e provato dal dipendente dequalificato/demansionato portava ad affermare “senza dubbi di sorta, che le mansioni da ultimo assegnate esulassero del tutto dal bagaglio professionale posseduto, implementato per anni e anni, sviluppatosi nel settore delle Risorse Umane, dell’organizzazione del lavoro, delle relazioni sindacali intessute a livello territoriale e centrale e che mai, invece, fosse stato investito il lavoratore di compiti involgenti il differente settore informatico, nel quale peraltro è stato impegnato, senza motivazione alcuna, in compiti modesti, assai lontani dal profilo di inquadramento”. Il demansionamento con assegnazione a mansioni marginali era, di fatto, avvenuto senza alcuna formazione diretta a una riqualificazione nel settore informatico, con dislocazione logistica ed isolamento dai colleghi, fattori che in sostanza ignoravano un consistente bagaglio professionale maturato in 26 anni di esercizio nel reparto delle risorse umane. La Corte ha inoltre ribadito che il danno derivante da dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi d’inadempimento datoriale, ma può essere anche dimostrato dal lavoratore, presentando in giudizio elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, come quelli emersi in corso di causa, sul presupposto di noti indici di valutazione quali (i) la qualità e quantità dell’attività lavorativa svolta, (ii) il tipo e la natura della professionalità coinvolta, (iii) la durata del demansionamento, (iv) la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la dequalificazione e/o (v) l’anzianità di servizio. Per ricevere, dunque, un ristoro economico, non è necessario provare o veder riconosciuto dal giudice un danno da cosiddetta perdita di chance, ma è ritenuta sufficiente la prova, sulla base di indici predefiniti, del danno derivante dall’impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore, dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità e dal mancato riconoscimento del valore costruito negli anni.