Le Association of Tennis Professionals Finals, le “ATP Finals”, rappresentano il vertice della stagione tennistica maschile. Con l’entrata in vigore, però, nel 2024 di un nuovo pacchetto normativo di riforma del settore sportivo, si sono aperti scenari di conflitto tra esigenze di controllo pubblico e principi di autonomia privatistica che potrebbero mettere a rischio lo svolgimento in Italia della manifestazione.
Dal 2021, Torino ospita le Nitto ATP Finals, uno degli eventi tennistici più prestigiosi a livello internazionale. Il modello di governance adottato inizialmente era chiaro: la FITP, quale federazione sportiva riconosciuta dal CONI ma di natura privata, manteneva il controllo operativo e gestionale, con il sostegno economico e logistico degli enti pubblici. Tale assetto è stato coerente con il principio di autonomia dell’ordinamento sportivo riconosciuto dall’art. 1 del D. Lgs. 242/99 (e dalla giurisprudenza amministrativa), che attribuisce alle federazioni sportive nazionali la gestione tecnica e organizzativa delle attività sportive (cfr. Cons. Stato, 2533/21). Inoltre, il contratto tra ATP e FITP prevedeva clausole di stabilità nella governance, con divieto di modifiche unilaterali non concordate. Nel 2024, però, il Governo ha varato il D. Lgs. 120/24, nell’ambito della riforma dello sport: l’art. 5, in particolare, introduce una nuova figura di “Comitato di Gestione Pubblico-Privato” (composto da rappresentanti pubblici), obbligatorio per tutti gli eventi che ricevono finanziamenti superiori a 10 milioni di euro, con competenze di controllo gestionale e poteri di veto su decisioni ritenute incoerenti con l’interesse pubblico. Nel caso delle ATP Finals, l’applicazione di questa norma ha portato alla creazione di una Commissione tecnica con parità di rappresentanza tra FITP e Sport e Salute. Questa introduzione ha, di fatto, alterato il baricentro decisionale, con il rischio di paralisi operativa e conflitti tra gli attori coinvolti. Sul punto, si sono quindi sollevati dubbi di costituzionalità del decreto, ipotizzando una violazione dell’art. 118, co. 4, Cost., che impone allo Stato di favorire l’autonomia delle iniziative private, specie se già efficienti e funzionanti. Anche l’ATP ha espresso preoccupazione per la possibile violazione del contratto sottoscritto nel 2019. È stato evidenziato come la modifica della governance, con l’inserimento di attori pubblici non previsti inizialmente, rappresenti una variazione unilaterale degli accordi: l’ATP ha sottolineato che uno degli elementi fondanti della scelta di Torino era proprio l’efficienza decisionale garantita dalla FITP in quanto soggetto privato, libero da vincoli burocratici e capace di adattarsi alle esigenze dell’organizzazione. Di fronte a questo scenario, la FITP allora ha annunciato di essere pronta a rinunciare al finanziamento pubblico residuo pur di conservare la propria autonomia, con il rischio che, senza fondi statali, l’equilibrio economico dell’evento possa diventare insostenibile, alimentando le possibilità di revoca da parte dell’ATP per le edizioni post 2027. Alla luce, allora, della crisi in atto, è necessario interrogarsi sul rapporto tra interesse pubblico e autonomia privata nella gestione degli eventi sportivi. Il diritto sportivo, pur riconoscendo la funzione pubblica dello sport, deve garantire un bilanciamento efficace tra il controllo delle risorse pubbliche e la flessibilità operativa degli enti privati. L’art. 16 del Codice del Terzo Settore (cfr. D. Lgs. 117/17) prevede obblighi di trasparenza e rendicontazione per gli enti che ricevono contributi pubblici, ma non impone un controllo gestionale diretto. Applicare un modello di co-gestione pubblico-privato a eventi già affidati a soggetti privati rischia di minare la certezza del diritto e la credibilità del sistema italiano a livello internazionale. Un possibile scenario evolutivo potrebbe consistere nella stipula di protocolli d’intesa tra Stato, federazioni e organismi internazionali, che garantiscano trasparenza e controllo esterno senza pregiudicare l’autonomia organizzativa. Un’altra opzione, giuridicamente più sicura, sarebbe una revisione del decreto con effetti non retroattivi, applicabile solo ai nuovi eventi futuri.