La questione del doppio ruolo di avvocato e quello di agente sportivo in Italia è stata oggetto di annosi dibattiti giuridici e normativi negli ultimi decenni. Oggi, è possibile affermare che la compatibilità tra le due professioni non è espressamente vietata ma è di fatto subordinata al rispetto di una serie di rigidi e tassativi principi deontologici.

L’esercizio della professione forense in Italia è regolato dalla L. 247/12, la quale all’art. 18 stabilisce che: “l’esercizio della professione forense è incompatibile con ogni attività di lavoro subordinato o autonomo esercitato continuamente, salvo che si tratti di attività di insegnamento o ricerca scientifica, o con altri incarichi pubblici o privati che ne compromettono l’indipendenza”. In virtù di questa norma l’attività di agente sportivo è stata ritenuta per molto tempo incompatibile, soprattutto con riguardo al profilo commerciale della professione di agente, ritenute non conciliabili con l’indipendenza, la dignità ed il decoro della professione forense. Tuttavia, col tempo, si è assistito ad una progressiva apertura, specie nei casi in cui l’avvocato operi come agente per un numero ristretto di assistiti o esercitando in modo saltuario o non prevalente l’attività d’intermediazione; oltre a ciò l’avvocato può, ad oggi, esercitare l’attività di agente sportivo purché non in forma imprenditoriale, continuativa o prevalente, deve essere garantita l’autonomia, l’indipendenza, il decoro e l’assenza di conflitti di interesse e, infine, è preferibile che l’apporto dell’avvocato sia strettamente connesso alla consulenza legale (per esempio, la negoziazione contrattuale per atleti assistiti).
Nel mondo dello sport, le due figure professionali qui in esame giocano un ruolo chiave nella tutela e nella valorizzazione della carriera sportiva: rivestono ruoli distinti seppur le loro funzioni sono fortemente complementari e spesso si intrecciano. L’agente sportivo è il professionista che rappresenta l’atleta nelle trattative contrattuali con club, sponsor e altri soggetti del mondo sportivo. Il suo compito è quello di ottenere le migliori condizioni economiche e professionali per il proprio assistito, promuovendo la sua carriera nel modo più vantaggioso possibile. L’agente deve conoscere a fondo il mercato, le dinamiche dei trasferimenti, le clausole contrattuali standard e le tempistiche del settore (es. apertura e chiusura del mercato). L’avvocato, dal canto suo, si occupa invece degli aspetti giuridici legati alla carriera dell’atleta. Fornisce consulenza legale su contratti, contenziosi, diritti d’immagine, questioni fiscali, normative federali e internazionali. L’avvocato, in particolare, entra spesso in gioco quando si presentano situazioni complesse che richiedono una competenza tecnica in ambito giuridico, ma anche in fase preventiva per redigere o revisionare contratti e garantirne conformità legale. Al di là, pertanto, di tale doppio ruolo interpretabile congiuntamente da una singola persona nel rispetto dei parametri sopra descritti, è però auspicabile che tali professioni collaborino sempre più tra loro creando, di fatto, una completa sinergia di competenze. Gli agenti sportivi, difatti, specialmente quando svolgono la loro attività in forma societaria, devono necessariamente dotarsi di misure che tutelino l’operato e favoriscano la crescita in sicurezza dell’attività. Una di queste misure è chiaramente quella di avvalersi nel loro operato dell’ausilio di una consulenza legale fissa, anche esterna. Le dinamiche contrattuali con mandanti, collaboratori, dipendenti e clienti sono sempre più complesse e soggette ad evoluzioni normative e, dunque, avere al proprio fianco un avvocato di riferimento, che conosce la struttura della società e le sue specifiche esigenze, consente di prevenire conflitti, gestire al meglio i rapporti contrattuali e affrontare eventuali controversie con maggiore rapidità ed efficacia, il tutto nel pieno interesse di tutte le parti coinvolte, in particolar modo dell’atleta assistito.