L’art. 6 del D. Lgs. 23/2015 (attuativo del c.d. “Jobs Act”) ha introdotto una modalità di conciliazione preventiva, finalizzata alla risoluzione delle controversie aventi ad oggetto le impugnative di licenziamenti di lavoratori assunti in regime di “tutele crescenti”, quindi dalla data di entrata in vigore del summenzionato provvedimento, ossia il 07.03.2015.

Con tale provvedimento si amplia la serie di procedure previste in caso di licenziamento, tra cui l’offerta di conciliazione di cui al contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, la conciliazione preventiva in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e la conciliazione facoltativa. L’offerta di conciliazione in esame, in particolare, si rivolge (i) agli operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 07.03.2015, (ii) ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, qualora il contratto sia stato convertito in contratto a tempo indeterminato dal 07.03.2015, (iii) agli apprendisti confermati in servizio a decorrere sempre dal 07.03.2015. Nello specifico della procedura, è previsto che i datori di lavoro a cui si applica l’art. 18 L. 300/70 (azienda con più di 15 dipendenti), nel caso in cui procedano al licenziamento di un dipendente, al fine di evitare il giudizio, possano offrire al lavoratore entro 60 giorni dal provvedimento di recesso, una somma (non assoggettata a contribuzione previdenziale e fiscale) pari ad una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio (con un minimo di tre mensilità e, come massimo, sino a ventisette mensilità). Per le aziende con meno di 16 dipendenti il calcolo è invece distinto: il datore di lavoro, infatti, può offrire un minimo di 1,5 mensilità fino ad un massimo sei mensilità. Il pagamento di quanto sopra, poi, deve obbligatoriamente avvenire esclusivamente mediante la consegna di un assegno circolare. La norma, inoltre, prescrive che l’offerta venga formalizzata in sede protetta e precisamente (i) avanti alla Commissione Provinciale di conciliazione, (ii) in sede sindacale, (iii) presso una delle sedi di certificazione individuate dall’art. 76 del D. Lgs. 276/2003 (ad esempio, presso gli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro), (iv) presso la Commissione di Conciliazione ed arbitrato prevista dal CCNL applicato in azienda o ancora (v) presso un Collegio di Conciliazione ed arbitrato irrituale.
L’accettazione da parte del lavoratore dell’assegno comporterà, dunque, l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia all’impugnazione dello stesso, anche nel caso in cui il dipendente l’abbia già proposta, oltre anche al diritto, per il lavoratore, di accedere all’indennità di disoccupazione (NaSPI) qualora ci siano tutti gli elementi prescritti. Eventuali ulteriori somme, pattuite nella stessa sede conciliativa, a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro, restano invece soggette al regime fiscale ordinario. Il Legislatore, infine, ha previsto che, entro i 65 giorni successivi al licenziamento, il datore di lavoro deve effettuare un’ulteriore comunicazione – attraverso il modello UNILAV conciliazione – in merito all’esistenza dell’offerta di conciliazione. Nel caso di omissione vengono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente. Viceversa, nessuna comunicazione integrativa dovrà essere inviata qualora non ci sia stata alcuna offerta di conciliazione da parte del datore di lavoro.