La disciplina della rendita vitalizia di cui all’art. 13 della L. 1338/1962 è stata recentemente modificata dalla L. 203/2024 (c.d. Collegato Lavoro), la quale ha introdotto il diritto imprescrittibile del lavoratore di chiedere la costituzione della rendita vitalizia per i contributi omessi dal datore di lavoro ed ormai prescritti, con onere finanziario a proprio carico.
Il “nuovo” co. 7 dell’art. 13 della L. 1338/1962 sulla rendita vitalizia dispone che: “Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l’esercizio della facoltà di cui al primo comma e al quinto comma, fermo restando l’onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all’Istituto nazionale della previdenza sociale la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma”. Dalla nuova disposizione legislativa ne consegue che la richiesta di rendita vitalizia da parte del lavoratore, in proprio, con onere interamente a proprio carico, non è soggetta a prescrizione. Tale diritto può, in particolare, configurarsi come un diritto proprio del lavoratore in quanto può essere esercitato esclusivamente dallo stesso o dai suoi superstiti, a condizione che sia intervenuta la prescrizione decennale sia del diritto di richiederla da parte del datore di lavoro, sia del medesimo diritto del lavoratore di richiederla in sostituzione del datore di lavoro. Occorre, difatti, sottolineare che la Corte di Cassazione, con giurisprudenza consolidata (ex multiis Cass. 21302/2017), ha più volte affermato che il diritto del lavoratore di vedersi costituire a spese del datore di lavoro la rendita vitalizia in questione per effetto del mancato versamento da parte di quest’ultimo dei contributi previdenziali, è un diritto soggetto al termine ordinario di prescrizione, che decorre dalla data di prescrizione del credito contributivo dell’Inps. Dato che il lavoratore, in base al “nuovo” co. 7, potrà costituire una rendita vitalizia solo nel caso in cui si sia prescritto il diritto di richiederla da parte del datore di lavoro (art. 13 co. 1) o dal lavoratore in sua sostituzione (art. 13, co. 5), occorrerà sempre individuare l’esatto termine prescrizionale di tale diritto. Sul punto, è allora intervenuta la circolare INPS n. 48/2025 con cui l’Istituto ha chiarito che il diritto di richiedere la rendita vitalizia (da parte del datore di lavoro o dal lavoratore in sua sostituzione) si prescrive nel termine di dieci anni, decorrenti dal momento in cui il diritto può essere fatto valere o dal giorno di scadenza del termine di prescrizione dei contributi INPS che il datore di lavoro inadempiente avrebbe dovuto versare e non ha versato. Pertanto, solamente dopo dieci anni decorrenti dall’intervenuta prescrizione dei contributi, il lavoratore (o i suoi superstiti) potranno richiedere senza limiti di tempo una rendita vitalizia, al fine di riscattare i periodi di lavoro per cui non è stata versata la contribuzione. La circolare ha specificato, inoltre, che qualora l’istanza per la rendita vitalizia sia presentata dal lavoratore e non risulti decorso il termine prescrizionale di dieci anni, l’istanza verrà considerata come se fosse stata inoltrata ai sensi dell’art. 13 co. 5 (e cioè dal lavoratore in sostituzione del datore di lavoro). In tal caso, la richiesta dovrà contenere la documentazione attestante l’intimazione del lavoratore al datore di lavoro di sostituirsi a quest’ultimo nella costituzione della rendita vitalizia, salvo il risarcimento del danno, nonché la risposta circostanziata e motivata del datore di lavoro (cfr. par. 6 circolare INPS n. 48/2025). Nel caso in cui, invece, il lavoratore abbia presentato “in via esclusiva” l’istanza di rendita vitalizia dopo il termine di prescrizione decennale, ma prima dell’entrata in vigore della L. 203/2024 si è chiarito che tale istanza sarà considerata come inoltrata ai sensi del co. 7 sempre dell’art. 13 e definita d’ufficio come se fosse stata presentata alla data di entrata in vigore di tale comma (12.01.2025), con onere fiscale a carico del lavoratore calcolato da tale data.