Nel caso recentemente sottoposto al vaglio della Suprema Corte, un lavoratore impugnava giudizialmente il provvedimento di licenziamento presumendo come illegittima l’indagine investigativa (eseguita dall’azienda mediante controlli tecnologici a distanza) in forza della quale gli era stata irrogata la sanzione disciplinare per plurimi addebiti accertati. Le predette verifiche, nello specifico, avevano dato evidenza del fatto che la risorsa avesse reso una falsa attestazione in merito ad orari di interventi programmati e che la stessa si fosse dedicata ad attività diverse durante l’orario di lavoro, utilizzando abitualmente e costantemente l’automezzo aziendale nella sua disponibilità per scopi del tutto personali. Il Giudice di merito adito, però, rigettava la domanda di tutela ritenendo, da un lato, legittimi i controlli posti in essere da parte datoriale e, dall’altro, sussistente nel merito la giusta causa di recesso a fronte della gravità del comportamento tenuto, anche ove valutato in relazione ad uno solo dei plurimi episodi contestati.

La Cassazione allora, nel confermare la pronuncia di merito, ha ribadito (cfr. Cass. 25732/2021 e Cass. 34092/2021) che, in materia di controlli difensivi ed art. 4 dello St. Lav., occorre sempre distinguere tra i controlli a difesa del patrimonio aziendale che riguardano tutti i dipendenti nello svolgimento della loro prestazione (che devono necessariamente essere realizzati nel rispetto delle previsioni dell’art. 4 novellato) ed i “controlli difensivi in senso stretto”, diretti ad accertare specificamente condotte illecite ascrivibili – in base a concreti indizi – a singoli dipendenti, anche se questo si verifica durante la prestazione di lavoro. Tali ultimi controlli infatti, anche se effettuati con strumenti tecnologici, non avendo ad oggetto la normale attività del lavoratore, devono essere situati ancora oggi all’esterno del perimetro applicativo dell’art. 4. In particolare, per non avere ad oggetto una attività in senso tecnico del lavoratore, il controllo “difensivo in senso stretto” deve essere “mirato” ed “attuato ex post”, ossia a seguito del comportamento illecito di uno o più lavoratori del cui avvenuto compimento il datore abbia avuto il fondato sospetto, perché solo a partire da quel momento il datore può provvedere alla raccolta di informazioni utilizzabili. In tal senso, è stato dunque costantemente ritenuto legittimo il controllo tramite investigatori che non ha ad oggetto l’adempimento della prestazione lavorativa ma che risulti “finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente” (cfr. ex plurimis Cass. 6468 del 2024), come avvenuto nel caso in esame. Su tali presupposti, la Suprema Corte ha pertanto rigettato definitivamente il ricorso proposto dal lavoratore, ritenendo legittimi i controlli posti in essere da parte datoriale e sussistente la giusta causa addotta a fondamento del recesso.