Con il predetto provvedimento, di fatto, si è ampliato il novero delle procedure previste in caso di licenziamento. In particolare, tale offerta di conciliazione, generalmente poco diffusa ed anche poco utilizzata dagli operatori del settore, si rivolge: (i) agli operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 07.03.2015, (ii) ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, qualora il contratto sia stato convertito in contratto a tempo indeterminato  successivamente al 07.03.2015, (iii) agli apprendisti confermati in servizio a decorrere dal 7.3.2015.

Entrando nello specifico della casistica, i datori di lavoro a cui si applica l’art. 18 L. 300/70 (azienda con più di quindici dipendenti) nel caso in cui si proceda al licenziamento, al fine di evitare il giudizio, possono offrire entro sessanta giorni dal recesso (termine perentorio solo per l’offerta e l’accettazione della stessa e non per la formalizzazione dell’effettiva conciliazione), per ogni anno di servizio, una somma non assoggettata a contribuzione previdenziale e fiscale pari ad una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, con un minimo di tre mensilità ed entro un massimo di ventisette mensilità. Per le aziende con meno di sedici dipendenti, il datore di lavoro può offrire un minimo di una mensilità e mezza fino ad un massimo di sei mensilità. Quanto al pagamento della somma concordata, questo dovrà però avvenire esclusivamente mediante la consegna di un assegno circolare in una delle sedi protette prescelte dalle parti per la formalizzazione della conciliazione. L’accettazione da parte del lavoratore dell’assegno comporterà, dunque, l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione dello stesso, anche nel caso in cui il lavoratore l’abbia già proposta, oltre al diritto, per il lavoratore, all’indennità di disoccupazione (NaSPI), qualora ci siano tutti gli elementi prescritti.

Eventuali ulteriori somme, pattuite anche nella stessa sede conciliativa, a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro cessato, rimangono invece soggette al regime fiscale ordinario. Il Legislatore ha, infine, previsto che, entro i sessantacinque giorni successivi al licenziamento, il datore di lavoro è obbligato ad effettuare un’ulteriore comunicazione – attraverso il modello UNILAV conciliazione – in merito all’esito, positivo o negativo, dell’offerta di conciliazione perché, nel caso di omissione di tale incombente, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa. Nessuna comunicazione integrativa, di converso, dovrà essere inviata qualora non ci sia stata alcuna offerta di conciliazione da parte del datore di lavoro.