Il licenziamento del lavoratore che, durante la malattia, svolga un’altra attività lavorativa è difatti illegittimo in presenza di alcune condizioni e, recentemente, la Suprema Corte si è pronunciata su un caso di tale tipologia. Prima, però, di analizzare nel dettaglio la vicenda, è opportuno soffermarsi brevemente sullo stato di malattia. Si tratta infatti di una delle circostanze protette che comportano la sospensione delle prestazioni lavorative. In base alla legge ed ai contratti collettivi, un lavoratore malato, che si assenta dal luogo di lavoro, ha diritto a mantenere il posto e a percepire una retribuzione o un’indennità economica. Tuttavia, sul lavoratore gravano una serie di obblighi, tra cui quello di informare il datore di lavoro del proprio stato di salute, fornire idonea certificazione medica attestante lo stato di malattia, nonché rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali.

Nel caso oggetto di una recente ordinanza della Suprema Corte (cfr. n. 23747 del 04.09.2024), un dipendente veniva licenziato perché, durante il periodo di malattia, era stato ripreso da una telecamera mentre svolgeva attività lavorativa nel bar di sua proprietà. L’azienda aveva motivato il licenziamento sostenendo che il lavoratore, per compiere le attività tipiche di chi lavora in un bar, aveva utilizzato la mano infortunata, rischiando così di aggravare la sua condizione di salute e rallentare il processo di guarigione. Impugnato il provvedimento, sia il giudice di primo grado che il giudice di appello pronunciavano dichiarando l’illegittimità del licenziamento. In particolare, i giudici sostenevano l’insussistenza del fatto contestato al lavoratore e che le attività svolte non avevano alcun impatto sul recupero del suo stato di salute o sul ritorno al lavoro, con la conseguenza che il recesso unilaterale dell’azienda risultava infondato. Dinanzi a tali pronunce, allora, il datore di lavoro presentava ricorso in Cassazione. Con l’ordinanza in commento, la Corte ha confermato le decisioni dei giudici di merito, sottolineando che è compito dell’azienda dimostrare circostanze oggettive e soggettive che giustifichino il licenziamento per violazione degli obblighi di diligenza e buona fede. In questo caso, secondo la Cassazione, dalle immagini di videosorveglianza, si è accertato che le attività svolte dal dipendente presso il bar non configuravano alcuna illiceità trattandosi di attività insignificanti, tra l’altro compiute a distanza di circa sette mesi dall’infortunio ed a pochi giorni dal termine del periodo di malattia.

Tale orientamento sul rigoroso onere della prova, confermato dalla pronuncia della Suprema Corte ed imposto al datore di lavoro in casi del genere, d’altronde, non è nuovo. Già in passato la Corte di Cassazione aveva stabilito (cfr. Cass. 21667/2017) che lavorare durante la malattia può giustificare il licenziamento solo se vi è prova datoriale che l’attività in questione abbia compromesso la guarigione o ritardato il rientro al lavoro. O ancora (cfr. Cass. 16465/2015), che lo svolgimento di un’attività durante la malattia costituisce un illecito disciplinare non solo quando impedisce effettivamente il ritorno al lavoro, ma anche quando sia provato che la stessa metta a rischio la guarigione definitiva del lavoratore.