L’iter del recupero crediti da lavoro dipendente costituisce parte integrante e fondamentale della nostra attività di Studio legata al diritto del lavoro ed alla tutela dei lavoratori.

Ciò che consigliamo sempre, prima di procedere giudizialmente, è di avviare, un’interlocuzione diretta con il datore di lavoro con un tentativo bonario. In caso di esito negativo della predetta opzione, occorrerà procedere per altre vie ben conoscendo, però, le caratteristiche del credito da recuperare.

Nel nostro ordinamento, innanzitutto, i crediti retributivi sono le somme spettanti al lavoratore non ancora versate dal datore di lavoro. Nei crediti retributivi rientra, innanzitutto, lo stipendio mensile ma anche ogni altra somma alla quale il dipendente ha diritto in base alla legge, al Ccnl ed al contratto individuale di lavoro (bonus, prestazioni erogate dall’Inps per il tramite del datore di lavoro, indennità, etc.). Lo stipendio mensile viene pattuito dalle parti nella lettera di assunzione ma esiste una soglia minima sotto la quale non è possibile scendere. I contratti collettivi di lavoro, infatti, determinano i cosiddetti minimi salariali sulla base del livello di inquadramento del dipendente. Ne consegue che le parti non possono accordarsi per il pagamento di una retribuzione inferiore a tale soglia. Il corrispettivo, inoltre, dovrebbe essere pagato alla fine del periodo di paga, ossia a fine mese: sono, tuttavia, i Ccnl a stabilire il momento in cui il datore debba versare lo stipendio, prevedendo, nella gran parte dei casi, l’obbligo di accreditare la retribuzione i primi 5 giorni del mese oppure il giorno 27 di ogni mese.

In caso di mancato pagamento da parte del datore di lavoro delle somme dovute e tentativo bonario andato a vuoto, occorrerà che l’avvocato invii un sollecito di pagamento formale scritto (lettera di messa in mora); in caso di successiva e perdurante inerzia da parte del datore bisognerà, quindi, procedere al recupero forzoso del credito, ottenendo un titolo esecutivo mediante, ad esempio, un ricorso per decreto ingiuntivo volto al recupero dei crediti retributivi così come del Tfr: la caratteristica di tali procedimenti è la particolare celerità con la quale si può accedere alla procedura esecutiva (essendo il decreto ingiuntivo di lavoro quasi sempre immediatamente esecutivo).

Ad ultimo, sottolineiamo come i crediti retributivi si prescrivano in cinque anni dalla data in cui il dipendente aveva diritto al pagamento. Inoltre, nei rapporti di lavoro per i quali non è prevista la tutela reintegratoria in caso di licenziamento illegittimo, la prescrizione dei crediti da lavoro resta sospesa fino alla cessazione del rapporto di lavoro e il termine quinquennale per agire inizia a decorrere dalla data in cui il rapporto cessa.