Questa è una questione classica che viene posta all’attenzione dei professionisti del nostro Studio. Sul punto, c’è innanzitutto da rilevare che, a partire dall’entrata in vigore del Decreto “Sostegni Bis” (D.L. 73/2021) alle aziende è consentito un recupero più rapido del credito Iva attraverso l’emissione di una nota di credito (nota di variazione Iva in diminuzione), consentendo di riacquistare le liquidità necessarie per le attività aziendali.

In particolare, un’azienda creditrice può recuperare l’Iva non riscossa emettendo una nota di variazione in diminuzione (nota di credito) a partire dalla data in cui il debitore è assoggettato ad una procedura concorsuale. La nota di credito consente al soggetto attivo di un’operazione sottoposta ad Iva (cessione del bene o prestazione di servizio) di recuperare l’imposta addebitata in fattura (e conseguentemente versata all’Erario) quando, per cause originarie o sopravvenute, detta operazione imponibile viene meno (in tutto o in parte) o si verifica una riduzione del relativo ammontare imponibile. Il recupero dell’Iva, dunque, si attua attraverso un procedimento contabile che consente al soggetto attivo dell’operazione (cedente o prestatore) di rettificare la propria posizione debitoria nei confronti dell’Erario e di rideterminare l’imposta dovuta (recuperando l’imposta o rideterminandola) tramite l’effettuazione di una variazione contabile e l’emissione, appunto, di una nota in diminuzione: questa è la nota di credito che costituisce, tecnicamente, una fattura che rettifica quella precedentemente emessa per la medesima operazione. Di conseguenza, per effetto della rettifica, il soggetto attivo dell’operazione acquista il diritto a recuperare l’Iva addebitata nella fattura originaria al cessionario/committente, mentre quest’ultimo è tenuto ad eliminare gli effetti della detrazione già contabilizzata riversando all’Erario l’imposta in precedenza detratta.

La nota di variazione in diminuzione può essere, pertanto, emessa, dal cedente nei confronti del cessionario dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, dalla data del provvedimento in cui si ordina la liquidazione coatta amministrativa, dal decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo oppure di quello che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e questo sicuramente per le procedure avviate dopo il 25.05.2021; mentre, per ciò che concerne invece le procedure concorsuali avviate prima del 25.05.2021, l’emissione della nota di variazione dovrà comunque essere subordinata all’esito infruttuoso della procedura. Se in seguito, poi, all’emissione della nota di variazione in diminuzione, il corrispettivo venisse pagato, in tutto o in parte, l’impresa  creditrice dovrà emettere a sua volta una nota di variazione in aumento (nota di debito che, in caso di maggiore imponibile, riporterà come regime Iva lo stesso dell’operazione originaria cui la variazione si riferisce).

La possibilità di emettere note in variazione, infine, sussiste anche in caso di accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati di risanamento e procedure esecutive individuali rimaste infruttuose. I crediti, in ogni caso, appariranno a bilancio nello stato patrimoniale al netto di svalutazioni, rettifiche di fatturazione, sconti ed abbuoni.