Nello specifico, nell’ambito del diritto civile e commerciale, nell’UE è stata emanata una serie di provvedimenti volti a favorire il recupero transfrontaliero giudiziale dei crediti. In particolar modo, attraverso direttive e regolamenti, si è giunti alla definizione di alcuni punti fermi che permettono di uniformare la materia nell’ottica di una visione comune condivisa.

Si è, infatti, prevista innanzitutto un’uniformazione dei termini di pagamento a 30 giorni nel calcolo delle spese ed interessi,  termini questi ultimi applicabili anche alle Pubbliche Amministrazioni debitrici (cfr. Direttiva 2011/7/UE del 16.02.2011). Si è assicurata al consumatore la possibilità di ottenere un titolo esecutivo europeo, valido per l’esecuzione in tutti gli altri Stati dell’UE. Le decisioni giudiziarie, le transazioni giudiziarie e gli atti pubblici relativi a crediti non contestati che rispettino determinati requisiti possono, difatti, circolare liberamente tra gli Stati comunitari (cfr. Regolamento UE 805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati). E’ stato, poi, disciplinato un vero e proprio procedimento europeo per le controversie di modesta entità (fino ad € 5.000): scopo del predetto procedimento è semplificare ed accelerare il recupero di crediti tramite moduli online, compilabili anche senza l’ausilio di un avvocato. Alla fine della procedura, il certificato rilasciato dall’organo giurisdizionale (che deve eventualmente essere tradotto nella lingua dell’altro Stato membro) unito a una copia della sentenza, rendono quest’ultima esecutiva in tutti gli altri Stati membri dell’Unione europea senza ulteriori formalità.

Anche, peraltro, per la classica procedura d’ingiunzione (in questo caso “europea”) si è proceduto nello sviluppo di una procedura comune a tutti gli Stati membri. La domanda di ingiunzione compilata su moduli standard anche direttamente dall’impresa richiedente, va presentata al giudice nazionale che sarebbe competente a conoscere la controversia in tutti gli Stati membri. L’ingiunzione è notificata al convenuto, il quale viene informato che ha la possibilità di pagare al ricorrente l’ammontare del credito, oppure di opporvisi entro trenta giorni presso il giudice che l’ha emessa. L’ingiunzione di pagamento europea diviene, quindi, esecutiva se il convenuto non si oppone nei termini. Se il convenuto presenta opposizione, il procedimento proseguirà secondo le regole processuali dello Stato del giudice che ha emesso l’ingiunzione.  È comunque sempre possibile richiedere nella domanda di ingiunzione che il procedimento si estingua automaticamente in caso di opposizione, evitando così che si instauri un processo ordinario.

Il Regolamento UE 655/2014, infine, relativo all’ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari (OESC) ha istituito una nuova procedura nell’ambito dell’Unione per il congelamento dei capitali detenuti in un conto bancario aperto in un altro paese dell’UE. Esso può essere utilizzato nelle controversie civili e commerciali, in tutti i paesi dell’UE, allo scopo di meglio garantire il recupero del credito.