Nel panorama assicurativo, insieme a tutta una serie di sottoprodotti specifici per determinate tipologie di attività, esistono principalmente due modelli di assicurazione: (i) l’assicurazione contro i danni ove viene corrisposto un indennizzo a fronte del verificarsi di un evento che procura un danno all’assicurato e (ii) l’assicurazione sulla vita in cui viene pagato un indennizzo relativamente al concretizzarsi di un avvenimento che riguarda la vita umana. A loro volta, queste tipologie assicurative possono essere distinte in due categorie, le polizze caso vita e le polizze caso morte: le polizze caso vita vengono liquidate al raggiungimento di una certa età mentre le polizze caso morte vengono pagate al decesso dell’assicurato.
In tale contesto s’inserisce dunque l’assicurazione sul prestito che è una particolare polizza pensata per tutelare sia chi ottiene il prestito, sia la banca che lo concede. Rientra nella categoria delle assicurazioni contro i danni e viene stipulata contestualmente alla richiesta di un finanziamento. Di norma l’assicurazione sul prestito non è obbligatoria ma, anche sulla base della cifra richiesta, può essere fortemente richiesta dalla società che concede il finanziamento. L’evento che fa scattare il pagamento dell’assicurazione è l’impossibilità, da parte dell’assicurato, di far fronte al proprio debito. Questo avvenimento deve essere uno di quelli presenti sulla polizza stipulata alla richiesta del prestito che, generalmente, copre i seguenti eventi: (i) la morte dell’assicurato prima dell’estinzione del prestito, ove l’assicurazione liquiderà la parte di debito residuo evitando che questo rimanga a carico degli eredi, (ii) l’invalidità totale e permanente dell’assicurato, (iii) l’inabilità temporanea in cui l’assicurazione subentra al pagamento delle rate del prestito per il tempo in cui questa condizione permane sul soggetto assicurato e, infine, la (iv) perdita del lavoro (se l’assicurato perde il posto di lavoro, non per propria volontà, allora l’assicurazione subentra al pagamento delle rate fino a quando esso non trova un nuovo lavoro o comunque per un periodo massimo prestabilito, generalmente uno o due anni. Per fare in modo che l’assicurazione versi le rate al posto dell’assicurato, questo deve fornire la documentazione per attestare il verificarsi di una delle condizioni riportate sopra e quindi la reale impossibilità a provvedere al pagamento delle rate. È possibile, inoltre, distinguere le assicurazioni sul prestito in due categorie: le polizze a copertura del credito e quelle accessorie. Le polizze a copertura del credito riguardano l’intera cifra assicurata e possono essere liquidate a rate oppure in un’unica soluzione. Quelle accessorie, invece, prevedono la possibilità di non provvedere al pagamento delle rate solo per un breve periodo, documentando l’impossibilità da parte del soggetto assicurato.