La mediazione civile è definita come quell’attività, svolta da un soggetto terzo imparziale, finalizzata ad assistere due o più parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche provvedendo alla formulazione di una vera e propria proposta volta ad una risoluzione condivisa della stessa. Questo, d’altronde, è l’obiettivo principale che noi come Studio, così come i nostri clienti, perseguiamo nel gestire in generale le vertenze di recupero del credito: trovare un accordo ed evitare di andare in causa. Ed è solo questa la finalità che ricercano anche gli organismi di mediazione (che possono essere enti pubblici o privati), ossia evitare di passare dall’aula di un Tribunale per superare ogni possibile lungaggine processuale.

Posto, però, l’obiettivo comune del predetto strumento, aspetti peculiari del fenomeno si rinvengono in materia bancaria e finanziaria, ove il D.Lgs. 28/2010 ha previsto un tentativo di mediazione obbligatorio (l’obbligo, peraltro, sorge in riferimento al giudizio ordinario di cognizione, quindi non si applica in caso di ricorso per decreto ingiuntivo fino a quando la controparte non si oppone ed il giudice decide sulla provvisoria esecuzione). Il ruolo, dunque, dei mediatori in tale ambito si rivela essenziale, con un procedimento di mediazione che può essere suddiviso in tre macro-fasi: l’avvio e la gestione della procedura, la negoziazione e la conclusione/accordo. Ognuna di queste fasi assume un ruolo importante a seconda delle esigenze della parte istante. La parte onerata dell’avvio della mediazione è il creditore che sfrutta la procedura per ottemperare ad un onere imposto dalla legge ma, con l’occasione, tenta di inserire questa fase stragiudiziale in un processo più articolato di recupero del credito. La fase di avvio rappresenta quindi un momento molto importante che lancia un allarme a tutti: ossia, attenzione, questa è l’ultima opportunità per scongiurare il contenzioso giudiziale, provando magari a giungere ad un accordo già prima dell’intervento del mediatore per risparmiare almeno i costi di una delle fasi. Le successive fasi, soprattutto quella negoziale, risultano poi altrettanto fondamentali, perché per arrivare ad un accordo conciliativo bisogna sempre fare un lungo lavoro di “cesellatura” per portare le parti su un piano di ragionevolezza reciproco.

Questo appena descritto, però, è solo un esempio di funzionamento della mediazione. Occorre, infatti, sottolineare come invece nel campo delle mediazioni massive (quelle relative alla gestione di un intero pacchetto di posizioni di recupero) cambia radicalmente il tipo di approccio: in quelle procedure, che si avviano prima di qualsiasi fase giudiziale, il tasso di adesione delle controparti è prossimo allo zero: il debitore viene a conoscenza della procedura e cerca di raggiungere un accordo transattivo direttamente col creditore ed entrambe le parti sanno di avere quest’ultima possibilità prima di gravarsi di ulteriori costi. In questi frangenti, dunque, è ancora più decisivo il ruolo dell’ipotetico avvocato di fiducia della parte che, conscio dei rischi e delle conseguenze, può instradare al meglio il cliente verso la soluzione migliore per il caso di specie, quantunque essa preveda l’avvalersi o meno del procedimento di mediazione.