Spesso, nelle procedure di recupero del credito, ci si pone innanzi il problema della conoscenza di informazioni personali del debitore mediante le quali sapere dove e come aggredire con rapidità il patrimonio di quest’ultimo, in modo tale da avere maggiori probabilità di successo dell’azione. Tale esigenza, peraltro, si deve oggi necessariamente armonizzare con il diritto alla privacy dei dati dell’individuo, ancor più a seguito dell’entrata in vigore del recente GDPR, che ha introdotto numerose restrizioni al diritto d’accesso alle informazioni personali quali, per dirne alcune di utili al suddetto scopo, il luogo di lavoro o il conto corrente.

In caso di richiesta, ad esempio, di accesso agli atti amministrativi fatta pervenire all’Agenzia delle Entrate per farsi consegnare la dichiarazione dei redditi del debitore (primo strumento), secondo la giurisprudenza recente (Tar Abruzzo-Pescara n. 249/2021,  Tar Campania n.  5763/18, Tar Lombardia n. 2024/18. Tar Lazio n. 29/2019), occorrerà sempre una valida motivazione sottesa alla domanda, motivazione che deve consistere nella tutela in giudizio di un diritto costituzionale:  deve, quindi, esserci una causa, anche solo da intentare e non necessariamente già intrapresa e l’informazione richiesta deve risultare essenziale per le prove da fornire al giudice. In caso di sussistenza dei predetti presupposti, l’ufficio sarà obbligato, nell’iter di un processo amministrativo, o a rispondere positivamente o a giustificare il diniego sulla base di ulteriori elementi di rilievo costituzionale a tutela del debitore.

Un secondo strumento, una volta in possesso di un titolo esecutivo, è anche l’istanza, che recentemente abbiamo predisposto per una società da noi assistita, al Presidente del Tribunale competente con cui farsi autorizzare ad accedere all’anagrafe tributaria di un debitore, per consultare l’archivio dell’Agenzia delle Entrate ove sono elencate numerose informazioni ascrivibili ad un soggetto: si può conoscere l’azienda presso cui lavora il debitore, lo stipendio, il possesso di quote societarie e/o di azioni, i canoni di locazione a suo carico ed anche, infine, l’esistenza di conti corrente a suo nome, quest’ultimo dato, in particolare, reperibile in un’apposita sezione chiamata Registro dei rapporti finanziari.