Con l’ordinanza n. 20052/2024 la Corte di Cassazione si è pronunciata su alcuni principi centrali in materia di contratti preliminari di compravendita, offrendo spunti rilevanti sia sul piano teorico che applicativo in tema di valore del termine essenziale per l’adempimento e della possibilità di una rinuncia tacita da parte del creditore.
Recentemente, approfondendo un caso sottoposto alla nostra attenzione, si è avuto modo di riprendere la pronuncia in epigrafe nella quale la Corte ha ribadito che, ai sensi dell’art. 1457 c.c., il termine essenziale non ha una funzione risolutiva automatica, ma solo in presenza della volontà della parte interessata di avvalersene. Tale volontà, però, può essere rinunciata anche tacitamente, per fatti concludenti, anche successivamente alla scadenza del termine. Non è, dunque, sufficiente il mero decorso del termine per determinare una risoluzione automatica del contratto, qualora le parti, con il loro comportamento, abbiano dimostrato di voler comunque dare esecuzione al contratto. In particolare, nella nota vicenda al vaglio della Corte, proprio i versamenti effettuati dalla promissaria acquirente dopo la scadenza del termine (inizialmente essenziale) e la mancata contestazione da parte della venditrice hanno indotto la Corte a riconoscere la rinuncia tacita al termine essenziale, configurando così una prosecuzione consensuale del rapporto contrattuale.
Un altro aspetto di rilievo, poi, affrontato nella decisione riguarda la possibilità di derogare alla clausola contrattuale che preveda la forma scritta ad substantiam per ogni modifica. La Corte ha affermato che anche tale vincolo può essere superato per fatti concludenti, qualora emerga con chiarezza la volontà delle parti di modificarlo o di non attenervisi, ad esempio attraverso condotte inequivocabili quali il pagamento e la ricezione di somme a titolo di “integrazione caparra confirmatoria” senza alcuna riserva o contestazione. Particolarmente interessante, sul punto, è l’analisi della valenza della causale del bonifico. La Corte chiarisce che la dicitura indicata in un bonifico bancario (soprattutto se precisa, reiterata nel tempo e non contestata) può assumere valore indiziario rilevante e concorrere alla ricostruzione della volontà negoziale delle parti. In questo caso, i bonifici riportavano la causale “integrazione caparra confirmatoria” in tre distinte occasioni, e nessuna contestazione è intervenuta dal beneficiario. Pur non potendo, dunque, equipararsi a una vera e propria confessione stragiudiziale (ai sensi dell’art. 2735 c.c.), la causale è considerata espressiva di un intento negoziale e deve essere valutata unitamente al comportamento delle parti e al contesto contrattuale complessivo. La Corte ha, quindi, ribadito che il termine essenziale può essere oggetto di rinuncia anche tacita, purché la parte interessata tenga comportamenti incompatibili con l’intento di avvalersene. Le parti possono tacitamente rinunciare alla forma scritta convenzionale prevista per modifiche contrattuali e la causale di un bonifico, se redatta dall’ordinante e coerente nel tempo, può assumere valore indiziario della causa del pagamento, incidendo sulla qualificazione giuridica delle somme versate.