Il 2025 ha portato aggiornamenti in tema di contratto d’agenzia: in particolare si segnalano le novità in merito al riconoscimento all’agente delle provvigioni maturate anche sulle vendite online, alle modifiche introdotte al contratto a tempo determinato, alla nuova disciplina delle variazioni unilaterali e, infine, al preavviso di recesso per gli agenti monomandatari.

Quanto alle provvigioni sulle vendite online, con gli AEC del 2025 per la prima volta viene riconosciuto il diritto degli agenti a percepire provvigioni anche sulle vendite effettuate tramite il canale del commercio elettronico aziendale, purché imputabili all’attività promozionale dell’agente. In passato, uno dei problemi connessi a questo tema era riferito al caso seguente: qualora un soggetto terzo che, una volta acquistati i prodotti dal preponente, effettui delle vendite online direttamente a dei clienti appartenenti alla zona riservata all’agente, quest’ultimo può reclamare il diritto alle provvigioni nei confronti del preponente stesso? La CGE, sul punto, ha stabilito che: “L’art. 7 […] della direttiva del Consiglio […], relativa […] agli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato nel senso che l’agente commerciale incaricato di una zona geografica determinata non ha diritto alla provvigione per le operazioni concluse da clienti appartenenti a tale zona con un terzo senza l’intervento, diretto o indiretto, del preponente”. Ne consegue che sussisterà violazione dell’esclusiva e competerà all’agente il diritto alla provvigione indiretta, solamente se nelle vendite effettuate nel territorio da soggetti terzi, vi sia stato un intervento diretto o indiretto del preponente, con il fine di sottrarre di fatto all’agente affari che quest’ultimo avrebbe potuto concludere (cfr. Cass. 11197/2011). Con la nuova formulazione dell’art. 1 AEC Commercio, che richiama espressamente il co. 1 dell’art. 1748 c.c., non vi è alcun dubbio sul fatto che l’agente avrà dunque diritto alla provvigione quando l’operazione sia stata comunque conclusa con il suo intervento. Relativamente, poi, al contratto di agenzia a tempo determinato, questo viene spesso limitato in termini di durata o rinnovi: l’intento è ridurre l’abuso degli incarichi a termine per agenti. Il terzo comma dell’art. 3 dei nuovi AEC ovvia a tale discrasia disponendo che “il contratto a tempo determinato può essere rinnovato o prorogato con il consenso dell’agente non più di due volte consecutivamente”. All’art. 3, inoltre, dei nuovi AEC vengono introdotte regole più rigorose per le variazioni contrattuali unilaterali da parte delle mandanti. È risaputo, quantomeno tra gli operatori del settore, che il tema delle variazioni contrattuali rappresenta uno strumento, talvolta, impiegato per determinare lo scioglimento del rapporto di agenzia non senza ripercussioni sull’agente. Tant’è che proprio per evitare che le mandanti abusino del diritto conferitogli la previsione normativa era già regolamentata e suddivisa in tre regimi particolari: variazioni di lieve entità, di media entità e di sensibile entità a seconda dell’impatto che le stesse avevano sul contratto di agenzia in termini, soprattutto, provvigionali. Le novità introdotte dalla nuova norma vanno a irrigidire ulteriormente ed a ridurre la forbice delle variazioni di media entità (dal 5% al 20% prima e oggi dal 5% al 15%) con la conseguente nuova parametrizzazione anche delle variazioni di sensibile entità (oggi superiori al 15%, mentre prima superiori al 20%). Per ciò che, infine, concerne il preavviso di recesso per gli agenti monomandatari, all’art. 11 dei nuovi AEC viene ridefinito il termine di preavviso, ampliandolo nettamente: cinque mesi di preavviso per i primi tre anni di rapporto (prima dell’entrata del quarto), sei mesi dal quarto anno, sette mesi dal quinto, otto mesi dal sesto anno in poi.