Lo stravolgimento dello scenario internazionale, ha reso difficile se non impossibile in certi casi, e per certe imprese, l’esatto adempimento delle obbligazioni dei contratti commerciali: i termini di consegna della merce già pronta sono spesso saltati o rinviati a data da destinarsi; l’assistenza alla vendita è di fatto quasi impedita o fortemente rallentata; o ancora, i pagamenti provenienti dalla Russia non sono regolari e, in alcuni casi, addirittura bloccati.
Ciò che allora consigliamo, in tale contesto, è innanzitutto di procedere ad una verifica dell’impatto delle sanzioni sui contratti siglati, attraverso un’attenta analisi dei testi degli accordi e dei rischi insiti, studiando sin da subito delle soluzioni a protezione della propria posizione contrattuale: in tale ambito, potrebbe essere importante, ad esempio, appellarsi alla forza maggiore e/o al concetto di onerosità sopravvenuta della prestazione.
Potrà accadere che non tutti i contratti siglati abbiano una forma scritta da analizzare per trovare vie d’uscita (si pensi ai rapporti commerciali frutto di accordo tacito, non così infrequenti). Sarà, allora fondamentale rifarsi alla legge applicabile a quell’accordo: occorrerà valutare se la fattispecie sia regolata da una convenzione internazionale di diritto materiale uniforme oppure se la soluzione debba essere ricercata in una legge nazionale. Se dovesse, nel caso, trovare applicazione la legge italiana, in caso di evento che rende impossibile l’esecuzione di una o più prestazioni (come la guerra), troveranno applicazione gli artt. 1256 ss. e 1463 ss. c.c., secondo i quali l’evento rileva anche se non previsto nel contratto. In caso, invece, di applicazione del diritto ucraino, russo o bielorusso, bisognerà verificare se è possibile giungere alla medesima soluzione.
E’ opportuno, poi, chiedersi quale clausola invocare quando l’inadempimento delle obbligazioni sia oggettivamente impedito a causa delle nuove sanzioni e delle misure restrittive irrogate dall’UE, USA e Regno Unito o dalle contro-sanzioni adottate dalla Russia. In tali evenienze, si potrebbe ritenere che l’evento di forza maggiore possa essere configurato dal c.d. “atto dell’autorità” (“factum principis”).
Indipendentemente, però, dalla problematica rilevata, la scenario attuale internazionale invita, in ogni caso e soprattutto in materia contrattuale, a ragionare a priori, intervenendo preventivamente ed in maniera efficace. In tale contesto, consideriamo quindi come auspicabili delle vere e proprie best practice contrattuali che permettano un controllo a monte del possibile problema: in sostanza, prevenire è meglio che curare. Allora potrebbe essere decisivo (i) estendere gli eventi di forza maggiore anche al c.d. cybercrime, consentendo alla parte colpita da attacchi informatici di invocare un’esenzione dalla responsabilità per inadempimento; (ii) stipulare idonee polizze assicurative per la protezione da cyber risk; (iii) adottare il giusto testo nelle premesse contrattuali, al fine di cristallizzare la situazione, le aspettative e gli obiettivi della partnership alla data di sottoscrizione dell’accordo; (iv) prevedere delle clausole di rinegoziazione nei diversi ambiti contrattuali a fronte di cambiamenti del rapporto tra le parti dovuti a eventi esterni e/o anche interni. Solo piccoli correttivi, dicevamo, che però potrebbero di gran lunga salvaguardare in maniera decisiva l’intero business dell’azienda.