La modifica intervenuta, per lo più, ha ricompreso l’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, che in seguito all’emendamento testualmente cita al suo co. 14 “[…] il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale […]”. In tale contesto, è stato chiamato ad intervenire l’Ispettorato Nazionale del Lavoro rivolgendosi a tutti gli ispettorati territoriali invitando, al momento dei controlli e dell’attività ispettiva, a verificare che gli istituti retributivi (orario, ferie, permessi, ROL, ecc.) applicati dal subappaltatore non siano mai inferiori rispetto a quelli dettati dal CCNL di riferimento applicato dall’appaltatore principale.
Ciò posto, la scelta del subappaltatore, da parte dell’appaltatore designato, non potrà prescindere dal rispetto dei suddetti parametri. Il fornitore dovrà, quindi, adeguatamente riscontrare che a tutto il personale impiegato nei lavori, nei servizi e nelle forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni venga applicato il CCNL di riferimento strettamente connesso con l’attività oggetto d’appalto, perché è pur vero che l’imprenditore ha la libertà di scelta nel CCNL da applicare ma mai potrà valicare i limiti della coerenza di quest’ultimo con l’oggetto dell’appalto e dell’attività prestata (cfr. Consiglio di Stato n. 932/2017 e n. 1406/2020)
Nell’ambito oggetto di indagine, in difetto delle suddette cautele, i rischi che si potrebbero palesare attengono, quindi, ad una possibile applicazione di CCNL errati o regimi retributivi (e contributivi) inadeguati all’attività, che potrebbero essere riequilibrati in maniera coattiva a seguito di un accesso ispettivo da parte dell’ispettorato territoriale, con conseguenze dirette in termini di esborsi non previsti da parte degli operatori e riduzione della marginalità delle commesse.