Come ha più volte sottolineato l’ANAC, nell’ambito di un appalto di servizi, i controlli effettuati dall’appaltante sono finalizzati all’accertamento del rispetto, da parte del fornitore, delle condizioni e dei termini stabiliti dall’intero contratto sottoscritto, verificando che le prestazioni svolte siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico, funzionale e contrattuale.
In un appalto di servizi, è necessario che la stazione appaltante effettui controlli che siano adeguatamente documentati durante l’esecuzione del contratto. I controlli, in questa fase, rappresentano, infatti, uno strumento essenziale per accertare il rispetto, da parte dell’appaltatore, delle condizioni e dei termini stabiliti dal contratto, e in particolare se le prestazioni svolte siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto di condizioni, modalità, prescrizioni e termini previsti dal contratto stesso e dall’offerta tecnica. Tale concetto è stato più volte precisato dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), non ultimo con la delibera n. 391 del 30.07.2024, relativa alle conclusioni di un’istruttoria svolta su un appalto del Comune di Bologna per l’affidamento triennale del servizio di pulizia in numerosi edifici di competenza. Si è trattato, nello specifico, di un’attività di vigilanza, svolta tra la fine del 2023 e il 2024, inseritasi nell’ambito dell’indagine di carattere generale avviata dall’Autorità sui controlli effettuati dalle stazioni appaltanti nella fase di esecuzione degli appalti di servizi e forniture, previa analisi, tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, degli affidamenti di importo maggiormente significativo per i quali risultano richiesti e perfezionati i Cig (Codici Identificativi di Gara). Dall’analisi realizzata sull’esecuzione del contratto per le pulizie a favore del Comune di Bologna, sono state evidenziate alcune carenze nei controlli, che non sono apparsi come supportati da adeguata documentazione delle attività di verifica sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni dovute dall’appaltatore e sui livelli di qualità del servizio.
Da questo punto di vista, facendo riferimento anche a precedenti pronunce dell’Autorità, la delibera spiega come, “alla luce degli articoli 17 e 18 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 Marzo 2018 n. 49, nonché di esigenze di trasparenza, tracciabilità e rendicontazione, l’attività di controllo in corso di esecuzione negli appalti di servizi debba essere documentata in forma scritta”. Rispetto al caso specifico, è stato poi evidenziato tra l’altro come “la regolare esecuzione delle prestazioni sia stata essenzialmente desunta a ‘contrario’, basandosi sull’assenza o meno di segnalazioni da parte dei referenti” delle strutture coinvolte dal servizio di pulizia, “anziché promanare da una puntuale verifica (attiva) sull’esatto adempimento delle prestazioni previste dai documenti contrattuali, anche sotto il profilo qualitativo”. Alla luce di tale considerazione, la delibera ha quindi permesso di evidenziare l’importanza di uno svolgimento adeguato dei controlli (supportato da evidenza documentale), quale funzione e compito attribuito direttamente al direttore dell’esecuzione del contratto. Allo stesso modo, si è infine ribadita l’essenzialità, in relazione all’assolvimento delle funzioni di coordinamento e di vigilanza sulla regolare prestazione del servizio, dell’attività svolta dal Rup (Responsabile Unico del Progetto), altra figura fondamentale nel processo di controllo e, più nello specifico, nella raccolta documentale delle verifiche eseguite.