Il 17 aprile 2025, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il nuovo Accordo nazionale – sottoscritto dal Governo, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano – sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e finalizzato all’identificazione dei nuovi percorsi formativi in tale ambito.
Nello specifico della nuova intesa siglata, è stato sottolineato come lo scopo dell’Accordo sia quello di garantire: “a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa; b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché’ il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”. Il processo così conclusosi attua, di fatto, quanto previsto dall’art. 37, co. 2, D. Lgs. 81/2008, garantendo la modifica, l’abrogazione ed il contestuale accorpamento dei precedenti accordi attuativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con il documento approvato si è quindi giunti, tra le altre previsioni, all’aggiornamento della formazione obbligatoria richiesta alle principali figure dell’organigramma aziendale. Sono state definite la durata, i contenuti minimi e la validità temporale dei corsi di formazione, introducendo percorsi specifici, suddivisi per moduli, per il datore di Lavoro, per i preposti, i dirigenti, gli RSPP e gli ASPP oltre che per i lavoratori. Nel dettaglio, peraltro, si segnala tra le novità che il datore di lavoro sarà chiamato a svolgere un minimo di sedici ore di formazione suddivise tra il modulo giuridico ed il modulo tecnico-operativo. Le ore divengono ventidue se si tratta di un’impresa operante nel settore edilizio. Per i preposti le ore di formazione previste sono ora almeno dodici, da rinnovare ogni due anni, con la struttura della formazione suddivisa nei seguenti moduli: giuridico-normativo, gestione ed organizzazione della sicurezza, valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle attività, comunicazione ed informazione. Anche, poi, per i dirigenti le ore sono divenute dodici, con l’obbligo di effettuare un modulo aggiuntivo di sei ore in materia di cantieri per le imprese edili. Per quanto riguarda RSPP e ASPP, questi dovranno invece effettuare una formazione strutturata su due moduli di rispettive ventotto e quarantotto ore, oltre ad un ulteriore modulo di ventiquattro ore per il solo RSPP. Quanto ai lavoratori, infine, l’Accordo precisa che l’oggetto della formazione debba avere precisi obiettivi tra i quali il (i) far conoscere i diritti, i doveri e le sanzioni per i vari soggetti aziendali, (ii) far conoscere i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, (iii) illustrare l’organizzazione della prevenzione aziendale e le funzioni degli organi di vigilanza, di controllo e assistenza e (iv) far conoscere i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro. L’Accordo, inoltre, si pone a valle di un’ulteriore iniziativa legislativa in materia di salute e di sicurezza (quella riguardante la “Patente a crediti nei cantieri”) con la quale condivide l’intento di rafforzare i sistemi di prevenzione posti in essere dai soggetti giuridici nell’ottica di ridurre il numero di infortuni sul lavoro.