La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 34072 del 17 ottobre 2025, si è pronunciata in merito alla non punibilità per particolare tenuità del fatto in relazione ad un reato (presupposto) di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall’art. 10 D. Lgs. 74/2000: le conseguenze di tale pronuncia nell’ambito della disciplina di cui al D. Lgs. 231/01.
Il procedimento trae origine dal ricorso presentato dal legale rappresentante di una società avverso una pronuncia della Corte d’Appello di Milano che aveva confermato la sua condanna di primo grado limitatamente al reato presupposto di cui all’art. 10 D.lgs. 74/00 per aver occultato o distrutto una serie di fatture emesse per le quali era previsto l’obbligo di conservazione. Il ricorrente ha eccepito la contraddittorietà della motivazione della sentenza in quanto, in una parte della stessa, la Corte territoriale aveva constatato la particolare tenuità del fatto residuo accertato, prosciogliendo l’appellante ai sensi dell’art. 131-bis c.p., mentre in altra parte della decisione, aveva escluso la non punibilità in considerazione del fatto che la condotta era consistita in “una serie di altre condotte connotate da una elevata decettività fraudolenta […] e la commissione di altre condotte censurabili sotto il profilo amministrativo”. Investita della questione, la Corte ha sottolineato che la sentenza impugnata, pur avendo riconosciuto la particolare tenuità per una parte delle condotte contestate, non aveva per l’appunto dato seguito a tale affermazione né nella motivazione né nel dispositivo nel confermare la decisione di primo grado; in particolare, la Corte d’Appello escludeva l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. in funzione del fatto che “una siffatta condotta si inserirebbe in un articolato comportamento comprensivo di altre condotte penalmente irrilevanti in quanto aventi solo rilievo amministrativo”, seppur venga riconosciuto come un principio di diritto più volte ribadito dalla stessa Suprema Corte che, nella valutazione degli elementi idonei a legittimare il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto, non debbano mai essere presi in considerazione comportamenti che non hanno alcuna rilevanza penale e solo puramente amministrativa. I giudici di legittimità hanno quindi ritenuto fondato e meritevole di accoglimento il motivo di impugnazione relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., non ritenendo punibile la condotta posta in essere dal rappresentante della società. Portando, poi, la questione in tema di D. Lgs. 231/01 (configurandosi un ipotetico esame parallelo della posizione della società in tale contesto), corre d’obbligo sottolineare che una causa di esclusione della punibilità di un legale rappresentante per la particolare tenuità del fatto commesso di cui all’art. 131-bis c.p. non è di per sé applicabile anche alla responsabilità dell’ente per fatti comunque commessi in suo favore da propri dirigenti e ciò in virtù della differenza esistente tra i due tipi autonomi di responsabilità: quella amministrativa della società rispetto a quella penale della persona fisica che pone in essere il reato presupposto. Tale autonomia esclude, dunque, che l’eventuale applicazione all’agente, come nel caso di specie, della causa di esclusione della punibilità in esame impedisca di per sé di approfondire la posizione dell’ente coinvolto in un eventuale procedimento parallelo ex D. Lgs. 231/01: in tale ambito, dovendo egualmente il giudice procedere ad un autonomo accertamento, potrebbe infatti riconoscere la responsabilità amministrativa della società nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito sia stato commesso.