Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 46549/2024) ha offerto importanti chiarimenti in merito alla legittimità del sequestro probatorio, soprattutto in relazione alla responsabilità ambientale delle società in tema di illeciti amministrativi ex D. Lgs. 231/01

La sentenza affronta il ricorso presentato da una società contro il decreto di sequestro relativo ad un’area soggetta a contaminazione ambientale. All’ente era stato contestato l’illecito amministrativo di cui all’art. 25-undecies, co. 2, lett. c), del D. Lgs. 231/01, in relazione alla presunta violazione degli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 242 e 257 del D. Lgs. 152/2006. La società, in particolare, sosteneva che la responsabilità per l’omessa comunicazione fosse attribuibile esclusivamente al responsabile originario dell’evento inquinante e non al proprietario successivo del terreno, estraneo alla causa della contaminazione. La Cassazione ha, però, rigettato il ricorso. La Suprema Corte, infatti, ha chiarito che la misura cautelare del sequestro probatorio può essere disposta anche nei confronti di proprietari che non coincidano, di fatto, con gli autori materiali del reato. Ciò che rileva è invece la relazione tra il bene sequestrato e l’accertamento del reato, nonché evidentemente la necessità della misura predisposta ai fini probatori. Secondo i Giudici di legittimità, dunque, “Ai fini della legittimità del sequestro probatorio non è necessario che il titolare del bene sottoposto a vincolo reale coincida con l’autore del reato per il quale si procede, in quanto il sequestro probatorio, quale mezzo di ricerca e assicurazione della prova, prescinde dalla necessità che titolare del bene e autore del reato coincidano, essendo sufficiente la relazione tra la cosa e il reato e la sua necessità a fine di prova”. Tale principio ha pertanto ribadito la funzione primaria del sequestro probatorio come strumento per acquisire prove indispensabili, anche quando il bene sottoposto a vincolo appartiene a soggetti estranei all’originario reato. Nel caso di specie, l’area sequestrata risultava, infatti, cruciale per condurre le indagini tecniche necessarie a verificare i livelli di contaminazione ed accertare, come conseguenza, eventuali responsabilità amministrative. Questa pronuncia, quindi, evidenzia come, in materia di responsabilità ambientale, il possesso di un bene contaminato comporti di per sé obblighi di gestione e prevenzione, indipendentemente dall’origine della contaminazione. L’omessa attuazione di tali obblighi può configurare ipotesi di reato e giustificare misure cautelari a fini probatori.