La riforma dello sport ha introdotto nuovi adempimenti a carico delle società e delle associazioni sportive: l’art. 16 del D. Lgs 39/2021 richiede, difatti, la predisposizione, oltre alla nomina di uno specifico soggetto responsabile, di modelli organizzativi dell’attività sportiva e di codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

I modelli e gli annessi codici di condotta qui in esame prescritti dalla normativa costituiscono innanzitutto uno strumento di autoregolamentazione. Primariamente, servono a prendere coscienza dell’esistenza di temi cari alla collettività del mondo dello sport: non solo pedofilia ed abusi sessuali che sono la manifestazione più evidente, ma anche razzismo, discriminazioni, linguaggio violento, bullismo sportivo, ecc. Ogni associazione, peraltro, ha caratteristiche proprie e pratica discipline sportive anche differenti: pertanto, ciascuna realtà sportiva deve avere propri modelli organizzativi e propri codici di condotta cuciti su misura. Per ciò che, poi, riguarda la nomina del responsabile safeguarding, l’associazione/società sportiva può scegliere di affidare tali compiti a persone che individua in autonomia. La nomina può essere operata dal Consiglio Direttivo del sodalizio sportivo, benché sembrerebbe più opportuno sottoporre la decisione alla ratifica dell’assemblea. Non esistono disposizioni che vietano espressamente di nominare il responsabile tra i soggetti che già operano all’interno della realtà sportiva come, ad esempio, un tecnico o un dirigente ma il suggerimento è quello di scegliere persone che possano garantire indipendenza e autonomia e abbiano delle competenze e delle sensibilità sul tema. Tali indicazioni sembrano necessarie in virtù della logica legata alla delicatezza dei processi di safeguarding che potrebbero richiedere il coinvolgimento di un soggetto che conosca l’ambiente sociale, le dinamiche relazionali dell’associazione sportiva, le specificità di quel contesto ma che sia anche e soprattutto competente nelle materie trasversali toccate dalla normativa. In relazione, invece, al tema della responsabilità, la funzione dei modelli e dei codici di condotta è quella di promuovere un ambiente sportivo sicuro e prevenire rischi di abuso, violenza e discriminazione. Pertanto, si tratta di assumere, attraverso la redazione di documenti, diffusi e portati a conoscenza degli interessati, quegli impegni e quelle buone pratiche che vanno a tutelare proprio l’intera associazione sportiva. Il responsabile non avrà, ovviamente, alcuna responsabilità penale personale ma assumerà il compito di favorire, aggiornare, e migliorare l’adozione di comportamenti a tutela dei minori, a contrasto della violenza di genere e contro ogni forma di razzismo e discriminazione. L’impegno è, dunque, rivolto alla promozione di tutte le possibili azioni preventive di situazioni abusanti. L’attuazione della politica del safeguarding non sostituisce né elude in ogni caso la giustizia ordinaria. Le giustizie sportive ed associative restano, quindi, limitate alle previsioni statutarie ed intervengono, all’interno del safeguarding, solo per quanto applicabile. Il sistema sanzionatorio associativo, a qualsiasi livello, semmai si aggiunge a quello penale e tende ad attivare provvedimenti cautelativi e/o preventivi.