In tema di responsabilità amministrativa degli enti, recentemente (cfr. Cass. 16218/2026) la Corte di Cassazione ha chiarito che la cancellazione della società dal registro delle imprese – ai sensi e per gli effetti dell’art. 2495 co. 2 c.c. – comporta l’estinzione anche dell’illecito individuato di cui al D. Lgs. 231/01, integrando così una situazione assimilabile alla morte dell’imputato.

La vicenda trae origine dalla condanna di una società per l’illecito amministrativo dipendente dai reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) e di malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.), accertati quali reati presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/01. In particolare, i giudici di merito avevano ritenuto sussistenti profili di responsabilità in capo all’ente, irrogando nei suoi confronti una sanzione pecuniaria per un importo complessivo di circa ventisettemila euro. Avverso la decisione di secondo grado la società proponeva ricorso per cassazione, articolato in plurimi motivi, attraverso i quali deduceva, tra l’altro, l’improcedibilità dell’azione per intervenuta decadenza connessa alla tardiva contestazione dell’illecito, l’incompetenza territoriale del giudice adito e l’insussistenza della responsabilità dell’ente per difetto del requisito dell’interesse o vantaggio, assumendo che il finanziamento illecito fosse stato conseguito esclusivamente a beneficio delle persone fisiche agenti. Nelle more del giudizio di legittimità, inoltre, la difesa depositava documentazione attestante la definitiva cancellazione dell’ente dal registro delle imprese, intervenuta all’esito della fase di liquidazione, determinando così una sopravvenienza processuale idonea ad incidere sulla stessa possibilità di proseguire il giudizio nei confronti dell’ente. La Suprema Corte, dunque, ha incentrato la propria analisi sulla questione afferente agli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese in pendenza di procedimento ex D.lgs. n. 231/01, aderendo all’orientamento più recente consolidatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità secondo cui il predetto evento determina l’estinzione dell’illecito amministrativo, in quanto assimilabile alla morte dell’imputato (cfr. Cass. 25648/2024).
Nello specifico, la Corte ritiene che il venir meno della persona giuridica impedisca di per sé la prosecuzione del procedimento nei confronti dell’ente e imponga, tramite il rinvio di cui all’art. 35 del D. Lgs. 231/01, l’applicazione delle disposizioni relative all’imputato, con effetti analoghi a quelli conseguenti alla morte del reo. La soluzione, inoltre, è ulteriormente corroborata da argomenti di carattere funzionale. Le sanzioni del D. Lgs 231/01 risultano, infatti, inidonee ad operare nei confronti di un soggetto inesistente: le misure interdittive presuppongono lo svolgimento attuale di un’attività da inibire, mentre le sanzioni pecuniarie postulano un patrimonio riferibile all’ente, ormai venuto meno. In tale prospettiva, la Corte ha dunque escluso altresì la possibilità di estendere la responsabilità patrimoniale a soggetti terzi, quali soci o liquidatori, in ossequio al principio di personalità della responsabilità sancito dall’art. 27 Cost. e recepito dall’art. 27 del D. Lgs. n. 231/01.
Parimenti inconferente è stato ritenuto il parallelismo con il fallimento o la liquidazione giudiziale, che non determinano l’estinzione dell’ente, il quale continua a esistere fino alla cancellazione dal registro delle imprese e può, in ipotesi, ritornare in bonis, con permanenza – seppur limitata – degli organi sociali. La cancellazione comporta in ogni caso l’estinzione irreversibile dell’ente e, conseguentemente, dell’illecito amministrativo da reato. In conclusione, pertanto, la soluzione accolta si distingue per coerenza sistematica, in quanto riallinea la responsabilità da reato degli enti al dato civilistico dell’estinzione della persona giuridica, evitando forzature interpretative che condurrebbero alla sopravvivenza di un soggetto ormai inesistente. Da ciò ne è conseguito, in coerenza con quanto dedotto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione dell’illecito amministrativo contestato.