Il Garante della Privacy, recentemente ha inflitto una sanzione pecuniaria di rilievo nei confronti di una società del settore della selezione e produzione di sementi agricole per aver trattato in modo non conforme i dati personali di cinque dipendenti, monitorando illecitamente il comportamento alla guida dei lavoratori.

Nel caso in esame, la società, che è parte di un gruppo multinazionale, aveva fatto installare sui propri veicoli aziendali un dispositivo, associato al nominativo del conducente, che raccoglieva, in modo illecito, i dati sui viaggi di lavoro e privati (tempi, chilometri, consumi e stile di guida) dei lavoratori, per l’assegnazione di un punteggio mensile. I dati così raccolti, venivano conservati per un periodo di tredici mesi ed utilizzati ai fini delle valutazioni del comportamento alla guida dei dipendenti, nonché per l’adozione di eventuali interventi correttivi. L’iniziativa, avviata in via sperimentale, era destinata a essere estesa a tutte le società europee del gruppo. Nel corso dell’attività ispettiva e delle successive verifiche, l’Autorità Garante, però, è dovuta intervenire in seguito alla ricezione di un reclamo di un lavoratore, rilevando, nell’esame della pratica effettuata dall’azienda, numerose violazioni in tema di normativa privacy. Il primo nodo giuridico affrontato dall’Autorità ha riguardato la qualificazione del trattamento. Il sistema di monitoraggio installato, infatti, non si limitava a raccogliere dati funzionali alla gestione del parco auto o alla sicurezza del veicolo, ma consentiva una ricostruzione puntuale e continuativa delle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa del dipendente. Il livello di dettaglio delle informazioni raccolte era tale da permettere un controllo sistematico del comportamento del lavoratore, incidendo direttamente sulla valutazione della prestazione individuale. In questo senso, il Garante ha ritenuto che il trattamento rientrasse pienamente nell’ambito applicativo dell’art. 4 della L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), che disciplina l’uso di strumenti dai quali possa derivare un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. L’assenza di un accordo sindacale o di un’autorizzazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha determinato l’illiceità del sistema, a prescindere dalla finalità dichiarata e dalla qualificazione formale del progetto come sperimentale. Uno dei temi centrali del provvedimento, difatti, riguarda il rapporto tra finalità del trattamento e strumenti utilizzati. La società aveva giustificato l’adozione del sistema con esigenze di sicurezza e di miglioramento dei comportamenti alla guida. Tuttavia, secondo il Garante, tali finalità non avrebbero potuto legittimare un monitoraggio individualizzato e continuativo, soprattutto quando questo si traduce in un sistema di punteggio attribuito ai singoli lavoratori. Il principio di proporzionalità impone che il trattamento sia adeguato e necessario rispetto allo scopo perseguito. Nel caso di specie, l’Autorità ha ritenuto che esistessero modalità meno invasive per perseguire obiettivi di sicurezza stradale, senza ricorrere ad un controllo così pervasivo dell’attività lavorativa.
Inoltre, l’informativa resa ai lavoratori (rivolta a tutte le società affiliate del gruppo, incluse quelle extra-Ue) non indicava in modo chiaro le finalità, le basi giuridiche e i soggetti titolari, responsabili e destinatari del trattamento specifico dei dati. Gli accertamenti hanno, poi, evidenziato che l’accesso alle informazioni raccolte tramite i dispositivi installati era consentito anche al personale di altre società del gruppo, in assenza di idonea autorizzazione. Nel determinare, ad ogni modo, l’importo della sanzione (€ 120.000,00), l’Autorità ha tenuto conto sia del numero limitato di dipendenti coinvolti sia della sospensione immediata del trattamento dei dati ritenuto illecito, disposta dalla società subito dopo la contestazione. Il Garante ha infine ordinato la cancellazione dei dati relativi ai viaggi dei lavoratori, raccolti e utilizzati per l’attribuzione dei punteggi di comportamento alla guida.