Con la sentenza n. 5357 del 10.02.2026 la Suprema Corte ha ribadito che per riconoscere la responsabilità amministrativa dell’ente in seguito alla commissione di un reato presupposto da parte di più soggetti, è sufficiente accertare l’interesse o il vantaggio come inteso dall’art. 5 D. Lgs. 231/01 (e dunque la relazione tra il reato commesso e l’ente) in capo a un solo singolo concorrente.

La vicenda portata all’attenzione della Corte ha riguardato un infortunio sul lavoro verificatosi ai danni di un dipendente a causa del malfunzionamento di un impianto di filtrazione automatica. In particolare, nei giorni precedenti all’infortunio (all’esito del quale il dipendente rimasto coinvolto ha riportato una malattia per oltre 230 giorni) l’impianto aveva registrato diversi problemi nel riavvolgimento del nastro motivo per il quale, al fine di intervenire con maggior rapidità nelle attività di riallineamento e ripristino, erano state rimosse le protezioni antinfortunistiche ed il braccio del lavoratore era così stato trascinato durante il riavvolgimento del nastro. Successivamente ai primi gradi di giudizio, era stata affermata la responsabilità penale della società sulla scorta del fine riconosciuto in capo ai preposti che avevano rimosso le protezioni antinfortunistiche. Secondo i giudici, infatti, l’azione posta in essere dagli stessi era frutto di una precisa scelta gestionale volta ad evitare che l’impianto subisse un’interruzione (dovuta al malfunzionamento) e così ad ottenere un incremento della produttività a vantaggio dell’ente. Tale ricostruzione è stata contestata dalla difesa secondo cui, al contrario, la decisione di rimuovere le protezioni antinfortunistiche era da addebitare ad una precisa e soprattutto personale scelta dei preposti in una situazione di contingente malfunzionamento dell’impianto, scevra da qualsivoglia collegamento con un eventuale interesse della società. Invero, la prova della totale assenza di una condivisione da parte dell’ente di tale scelta era da individuare, secondo la stessa difesa, nella mancata conoscenza in capo all’amministratore delegato ed al direttore di stabilimento della rimozione delle barriere antinfortunistiche. La Corte di Cassazione, però, disattendendo le argomentazioni difensive, dopo aver ribadito l’alternatività dei criteri dell’interesse e del vantaggio ai fini del D. Lgs. 231/01, ha allora evidenziato, così condividendo le considerazioni fatte proprie dai giudici del gravame, le diverse circostanze fattuali comprovanti la piena consapevolezza in capo al direttore dello stabilimento del malfunzionamento dell’impianto ed una maggior continuità nella produttività quale fine sotteso all’azione posta in essere dai preposti. Sul punto la Corte ha infatti evidenziato come il malfunzionamento dell’impianto fosse stato riscontrato da diversi giorni e fosse per questo certamente noto a tutti i responsabili del reparto. Inoltre, la specifica direttiva di rimuovere le barriere antinfortunistiche era stata impartita dal capo reparto con la piena consapevolezza del direttore dello stabilimento. In aggiunta, a seguito di tale rimozione, non era stata disposta alcuna formazione per gli operari per l’espletamento delle attività in assenza delle apposite barriere. Ciò premesso, è stata evidenziata la totale irrilevanza del riconoscimento dell’interesse dell’ente sotteso ad ogni concorrente nel reato ed in particolare ai vertici aziendali, essendo sufficiente tale dimostrazione in capo a un singolo concorrente, nel caso di specie, ai preposti. Alla luce delle circostanze fattuali sopra indicate, dunque, la Corte ha ritenuto che la condotta dei preposti, finalizzata ad evitare interruzioni nella produzione e, al contrario, frutto di una precisa scelta gestionale organizzativa, configurasse un potenziale vantaggio per l’ente, anche a fronte della violazione della sicurezza del lavoratore e ha, pertanto, riconosciuto la responsabilità dello stesso ai sensi del D. Lgs. 231/01.