Il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 04.06.2025, si è pronunciata sulla richiesta d’urgenza ex art. 700 c.p.c. di un erede di recuperare l’accesso e i dati dell’account di un defunto e di fornire assistenza nel recupero di essi attraverso la procedura di trasferimento, approfondendo il profilo dell’accesso ai dati dei soggetti deceduti e le clausole contrattuali dei servizi telematici.

A supporto della richiesta, l’erede, amico fraterno del defunto, ha richiamato nel ricorso a fondamento del fumus boni iuris il diritto di accesso ai dati personali del de cuius previsto dall’art. 2-terdecies del D. Lgs. 196/2003, rappresentando di essere portatore di un interesse proprio e di un interesse alla tutela morale del deceduto. Sul periculum in mora, il ricorrente ha dedotto il rischio imminente di distruzione da parte della società di servizi digitali dell’account cloud, con conseguente grave compromissione del diritto di difesa dello stesso erede da pretese di pagamenti di ingenti somme di denaro avanzate da asseriti creditori. Dopo la prima pronuncia contraria del Tribunale, l’erede presentava reclamo che veniva accolto ritenendo fondati i due presupposti sopra evidenziati. Nello specifico, il Collegio ha ordinato alla società di servizi digitali la conservazione di tutti i dati relativi agli account del defunto, nonché di prendere contatti con l’erede e di intraprendere ogni azione necessaria per il recupero dei dati presenti sui dispositivi appartenuti al de cuius e sul cloud, anche mediante consegna delle credenziali di accesso all’ID e al profilo cloud.
Il Tribunale (oltre a ritenere fondato il requisito del periculum sulla scorta di un’ingente pretesa creditoria sconosciuta richiesta all’erede), sotto il profilo del fumus boni iuris ha richiamato proprio l’art. 2-terdecies che prevede, come regola generale, la sopravvivenza o “persistenza” dei diritti di contenuto digitale dell’interessato, oltre la vita dello stesso e della possibilità del loro successivo esercizio da parte di determinati soggetti legittimati (vi è dubbio se mortis causa o iure proprio, non avendo il legislatore ancora chiarito tale aspetto). La norma, contenendo dei limiti alla possibilità di esercizio post mortem dei diritti dell’interessato, a presidio della sua dignità e del suo diritto all’autodeterminazione, lascia quindi a costui la scelta se consentire agli eredi ed ai superstiti legittimati la facoltà di accedere ai propri dati personali (ed esercitare tutti o parte dei diritti connessi), oppure di sottrarre loro l’accesso a tali informazioni. Il Tribunale, sulla base dunque di tali presupposti, ha specificato come la piattaforma di servizi digitali (che sotto il profilo dei ruoli privacy, si configura come titolare del trattamento) non avesse fornito alcuna prova che il de cuius avesse espressamente vietato l’esercizio post mortem dei diritti connessi alla gestione dei dati personali, né che tantomeno l’accettazione del defunto delle condizioni generali del contratto (comprensive di una clausola che escludeva la possibilità di trasferimento mortis causa dell’account o dei diritti sui suoi contenuti, con conseguente chiusura dell’account ed eliminazione dei suoi contenuti in caso di morte del titolare) fosse una condizione sufficiente per tale asseverazione. In sostanza, la pronuncia in esame ha riattribuito centralità ai diritti inviolabili dell’interessato (anche in tema di tutela dei dati personali) evidenziando, al contrario, le criticità dell’adesione alle condizioni generali di un contratto di tale tipologia. In difetto, infatti, di approvazione specifica delle clausole predisposte unilateralmente dal gestore del servizio elettronico, la mera adesione alle condizioni generali del contratto non può considerarsi ostativa all’esercizio del diritto di accesso ai dati del defunto intestatario dell’account. L’esercizio dei diritti sui dati, pertanto, prevale sempre sulle condizioni di servizio elettronico che, come rappresentato dal giudice, non valorizzano l’autonomia delle scelte dei destinatari.